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Le novità in materia di contratti pubblici introdotte dal “decreto sostegni-ter”

21/02/2022
Decreto Legge 27 gennaio 2022 , n. 4

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore il “Decreto Sostegni-ter” recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Si tratta della nuova misura (dopo il Decreto Sostegni e il Sostegni BIS) messa in campo dal Governo al fine di favorire la ripresa dell’economia italiana. Vengono, infatti, introdotte importanti novità per far fronte agli effetti dell’aumento dei prezzi che hanno visto coinvolti diversi settori merceologici prevedendo aiuti e ristori per diverse attività commerciali, imprenditoriali e per le famiglie con lo stanziamento di fondi per un totale di 1,6 miliardi di euro.

Le principali novità contenute nel testo ufficiale del decreto-legge in materia di contratti pubblici sono le seguenti:

  • Viene prevista l’obbligatorietà della clausola di revisione prezzi nei contratti pubblici- anche se per un tempo determinato -, dal momento che fino ad oggi rappresentava una mera facoltà;
  • per i contratti di servizi e forniture non vengono indicati limiti all’utilizzo della clausola lasciando, dunque, alle Stazioni Appaltanti il delicato compito di ragionare sulle concrete prospettive operative della clausola.
  • Per i contratti relativi ai lavori viene, invece, introdotto un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo - in aumento o in diminuzione- dei singoli materiali da costruzione. Il meccanismo trova applicazione nei confronti di tutti i contratti di lavori, prescindendo dal valore dell’importo.
  • In deroga all’Art. 106, C. 1, Lett. a) del Codice viene previsto che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione saranno valutate dalla stazione appaltante solo se superiori al 5% del prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione non saranno più valutate per l’eccedenza del 10%rispetto al prezzo originario.
  • Spetterà al MIMS determinare con decreto, sulla base degli indici forniti dall’ISTAT, le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Si auspica che l’introduzione di queste nuove misure garantiscano un equo bilanciamento tra l’alea contrattuale e le eccedenze dei prezzi e che possano far fronte alle criticità che hanno visto coinvolti gli operatori economici negli ultimi tempi.