Cons. Stato, Sez. V, 25/8/2026, nr. 6627
Abbiamo più volte evidenziato, nei vari commenti a sentenza, il divieto in gara di riduzione dei costi di manodopera (oltre che di sicurezza) da parte dei concorrenti, “ferma la possibilità [.] di dimostrare che il ribasso complessivo [.] derivi da una più efficiente organizzazione aziendale” (art. 41, comma 14 D.Lgs.n. 36/2023).
In altri termini, la quotazione indicata in lex specialis relativa al costo della manodopera necessaria per l’esecuzione di un appalto di servizi dev’essere la medesima per tutti i concorrenti – cioè tutti devono sostenere lo stesso costo - ragion per cui le gare, alla fine, si ‘risolvono’ nel possibile ribasso applicabile o all’utile o alle spese generali.
Con un’eccezione, tuttavia, nel caso in cui un concorrente dimostri che, grazie ad una diversa organizzazione del servizio, necessiti di un minor numero di addetti all’esecuzione, oppure che i suoi dipendenti comportino uno costo inferiore pur nel rispetto dei minimi tariffari oppure, infine, che vi siano compensazioni e/o altre ragioni tali da motivare una riduzione di detto costo.
Le compensazioni finora giustificate dalla giurisprudenza sono quelle ‘tutte interne’ all’offerta stessa, non potendo ricorrersi ad una riduzione/eliminazione all’utile d’impresa tale da condurre alla formulazione di un’offerta in perdita, che comporterebbe un’evidente disparità di trattamento fra i concorrenti (Cons.St. 7/7/2023, n. 6652).
Nel caso di specie una società cooperativa ha partecipato ad una gara, procedendo al ribasso del costo della propria manodopera motivato sul presupposto che avrebbe compensato gli oneri previdenziali e contributivi incidenti sui trattamenti retributivi dei propri dipendenti con crediti fiscali maturati ed utilizzabili solo in compensazione con debiti della stessa cooperativa di natura “fiscale”, “previdenziale” o “contributiva” (appunto).
La compensazione proposta da detta cooperativa – e tale da giustificare l’ammontare complessivo del costo della sua manodopera inferiore a quello dedotto in gara - non è dunque diretta a correggere un’offerta strutturalmente inaffidabile, né comporta la violazione dei «trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge» per i dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, ma si motiva esclusivamente in ragione dell’utilizzo di crediti che la stessa concorrente aveva maturato e che potevano esser compensati solo con debiti previdenziali/contributivi della stessa società, come espressamente consentito dalla legge.
Per questo motivo la riduzione del costo della manodopera della cooperativa, non ottenuta con risorse straordinarie della società (quindi idonei a distorcere la concorrenza comportando una evidente violazione della par condicio tra gli operatori economici), deve ritenersi legittima e quindi la cooperativa ben può ritenersi validamente affidataria della gara.