Cons. Stato, sez. III, 08/08/2022, n. 6997
Oramai è noto il principio secondo cui se un operatore commette gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, egli possa essere escluso dalla procedura di gara. L’operatore potrebbe essere escluso, altresì, ove abbia omesso in sede partecipativa informazioni dovute o che abbia dimostrato significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto d’appalto (Codice Contratti art. 80 comma 5 lettere C - Cbis - Cter).
Il Consiglio di Stato, tra le varie, si è trovato dunque ad affrontare tali tematiche allorquando, nell’ambito di un appalto sanitario per l’affidamento del trasporto primario di infermi, la seconda classificata lamentava l’ingiusta aggiudicazione in favore della prima classificata, non avendo quest’ultima indicato nel DGUE l’intervenuta pregressa risoluzione contrattuale, nell’ambito di un precedente appalto.
In particolare la risoluzione contrattuale era in precedenza intervenuta ad opera della ASL Roma 4 e nell’ambito di un servizio del tutto analogo, dovendo quindi incidere tale grave circostanza, sosteneva la seconda classificata, direttamente sul giudizio d’affidabilità della concorrente prescelta come vincitrice.
Tuttavia sia il TAR di primo grado, che il Consiglio di Stato poi, hanno respinto il motivo d’impugnazione, dando rilevo invece al fatto che era intervenuta tra l’ASL Roma e la concorrente, una modificazione della risoluzione per inadempimento in “risoluzione bonaria”.
In buona sostanza le parti avevano trovato una sorta di accordo volto a “mutare” la risoluzione per inadempimento in “risoluzione consensuale”, e ciò è stato ritenuto sufficiente dai Giudici al fine di superare la rilevanza preclusiva sul requisito d’affidabilità ed integrità professionale della concorrente.
Il caso è del tutto singolare, e certamente non possono non esprimersi dubbi circa la reale possibilità (tecnica) di mutare “in corsa” la causa di una risoluzione contrattuale, tuttavia il dato interessante è che i Giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto sufficiente valorizzare la volontà delle parti che, in quel caso specifico, avevano in definitiva optato per una risoluzione bonaria del rapporto.
Ciò significa, dicono i Giudici, che la concorrente, da quel momento, non avrebbe più alcun onere di dovere comunicare nel DGUE, e dunque nelle successive gare, la circostanza della intervenuta risoluzione.
Dalla Sentenza può essere indubbiamente tratto l’insegnamento circa la convenienza per un operatore economico in difficoltà esecutive, d’addivenire a forme d’accordo con le proprie Stazioni Appaltanti, cercando sempre soluzioni che possano comportare interruzioni bonarie dei rapporti in essere, senza addivenire a traumatiche risoluzioni per inadempimento. Così facendo si sarebbe dunque legittimati, in esito alla Sentenza in commento, a non indicare più nel DGUE le pregresse risoluzioni (se consensuali, ovviamente).