Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
Comitato Valutazione Sinistri anche per le strutture assicurate: la conferma dell'Osservatorio AGENAS
La struttura sanitaria che ha stipulato una polizza di responsabilità civile deve istituire il Comitato Valutazione Sinistri?
Nei nostri precedenti contributi abbiamo sempre risposto di sì, muovendo dal testo del decreto attuativo della legge Gelli-Bianco (vedi il nostro articolo "Comitato Valutazione Sinistri: istituzione, funzionamento e conseguenze della mancata adozione").
Oggi quella lettura trova un riscontro istituzionale nella relazione annuale dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito presso AGENAS, che il Ministro della salute ha trasmesso al Parlamento nell'aprile 2026.
Vediamo che cosa dice e quale peso le va riconosciuto.
Il nodo: il CVS riguarda solo chi si autoassicura?
Il D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 attua l'art. 10, comma 6, della L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) e fissa i requisiti minimi delle polizze e delle misure analoghe, cioè dell'assunzione diretta del rischio da parte della struttura (c.d. autoritenzione).
Il termine per adeguare le misure organizzative è scaduto il 16 marzo 2026 (art. 18, comma 4, D.M. 232/2023).
Una parte dei commentatori ritiene che il Comitato Valutazione Sinistri sia obbligatorio soltanto per le strutture in autoritenzione totale o parziale, perché l'art. 15 è collocato nel Titolo III, dedicato alle misure analoghe. La struttura che trasferisce l'intero rischio all'assicuratore potrebbe allora lasciare la gestione del sinistro alla compagnia.
Questa tesi, come abbiamo già osservato, si scontra con la lettera della norma. L'art. 15, comma 2, D.M. 232/2023 prevede infatti che:
«La struttura, in completa o parziale auto-ritenzione del rischio, o con copertura assicurativa, gestisce il sinistro, avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, proprio o in convezione [sic], previa individuazione del ruolo e delle funzioni con apposito regolamento o atto organizzativo» (art. 15, comma 2, D.M. 232/2023).
Le tre ipotesi coprono ogni modello di gestione del rischio. Se il Comitato fosse riservato a chi non è assicurato, l'inciso «o con copertura assicurativa» non avrebbe alcuna funzione, e la collocazione di una disposizione all'interno del decreto non può prevalere sul suo testo, almeno quando questo è univoco.
Che cosa dice la relazione dell'Osservatorio
La relazione sull'attività svolta nel 2025 (Doc. CXXIV, n. 3, comunicata alla Presidenza del Senato l'8 aprile 2026) dedica un capitolo all'applicazione del D.M. 232/2023 e uno alla rilevazione della funzione di valutazione dei sinistri. Proprio in apertura di quest'ultimo, l'Osservatorio riepiloga gli obblighi organizzativi del decreto e ne individua i destinatari senza distinguere fra modelli di copertura:
«la struttura sanitaria, sia laddove abbia optato per l'auto-ritenzione sia laddove abbia scelto la copertura assicurativa, deve inoltre: 1. avvalersi di un Comitato Valutazione Sinistri per gestire il sinistro; 2. istituire al suo interno la funzione valutazione dei sinistri con competenze di medicina legale, giuridiche, loss adjuster e risk management […]» (Relazione, § 7, p. 30).
La stessa impostazione torna dove la relazione esamina le difficoltà di adeguamento. La costruzione del sistema di monitoraggio del rischio, osserva l'Osservatorio, riguarderà «tutte le strutture e non solo quelle che opteranno per l'auto-ritenzione totale o parziale» (Relazione, § 6.5, p. 29).
La tesi che esonera le strutture assicurate è dunque smentita anche dall'organismo cui la legge Gelli-Bianco affida il monitoraggio della sicurezza delle cure.
Quanto pesa un documento che non è legge?
La relazione non è una fonte normativa e non vincola il giudice: l'obbligo di istituire il CVS nasce dall'art. 15 del decreto, non dall'Osservatorio. Ne costituisce però la lettura più qualificata oggi disponibile. L'Osservatorio è istituito presso AGENAS dall'art. 3 della L. 24/2017, che gli affida l'individuazione delle idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, e la sua relazione è trasmessa ogni anno alle Camere dal Ministro della salute (art. 3, comma 3, L. 24/2017). In parole semplici, chi volesse sostenere l'esonero della struttura assicurata dovrebbe superare, oltre al testo della norma, anche l'interpretazione dell'organismo pubblico che ne monitora l'attuazione.
Il dato ha anche un risvolto pratico. L'Osservatorio ha avviato due rilevazioni sulla funzione di valutazione dei sinistri prevista dall'art. 16 D.M. 232/2023: una rivolta alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, l'altra alle Regioni, con dati attesi nel corso del 2026. Si tratta di rilevazioni volontarie, che la relazione dichiara non correlate alla verifica dei requisiti di accreditamento; segnalano tuttavia che l'organizzazione della gestione dei sinistri è ormai oggetto di monitoraggio pubblico.
Le tabelle della relazione mostrano infine quanto sia ampia la platea in discussione. Fra gli istituti privati accreditati di ricovero per acuti che hanno risposto alla rilevazione, il 57% dichiarava di affidarsi alla sola copertura assicurativa (dati al 31 dicembre 2024). Seguire la tesi restrittiva significherebbe esonerare dal CVS più della metà degli ospedali privati accreditati rispondenti.
Perché il CVS serve anche alla struttura assicurata
La polizza non toglie il sinistro dalle mani della struttura. Con la franchigia o con la quota in autoritenzione (c.d. SIR, self insured retention) una parte del danno resta a suo carico, e i rapporti con l'assicuratore sono regolati da protocolli di gestione coordinata inseriti in polizza (art. 15, comma 1, D.M. 232/2023). La struttura deve inoltre comunicare al professionista, entro quarantacinque giorni, l'instaurazione del giudizio e l'avvio delle trattative stragiudiziali, pena l'inammissibilità della rivalsa (art. 13 L. 24/2017). Le azioni intraprese per la gestione del rischio, infine, giustificano la riduzione del premio al rinnovo (art. 3, comma 7, D.M. 232/2023): un CVS che lavora e lascia traccia del proprio lavoro è il primo argomento da spendere con la compagnia.
Conclusioni: per la struttura assicurata il CVS non è facoltativo
Di seguito, alcune indicazioni operative:
- adottare, se non lo si è ancora fatto, il regolamento o l'atto organizzativo che istituisce il CVS, proprio o in convenzione ( 15, comma 2, D.M. 232/2023);
- garantire le competenze minime dell' 16 D.M. 232/2023: medicina legale, perito (loss adjuster), competenze giuridico-legali e gestione del rischio (risk management);
- verificare che i protocolli di gestione inseriti in polizza siano coerenti con il ruolo del CVS, soprattutto in presenza di franchigia o SIR;
- verbalizzare l'attività del Comitato, che documenta la gestione del rischio anche in vista delle rilevazioni dell'Osservatorio e del rinnovo della polizza.

Rubrica "Riforma Gelli-Bianco: Guida operativa per la Compliance delle Strutture Sanitarie"
Leggi gli altri articoli e accedi agli ulteriori contenuti presenti nella nostra rubrica dedicata.