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Come trovare i beni dei debitori e recuperare i propri crediti: guida al nuovo art. 492-bis c.p.c.

09/11/2023
Ilaria Nanni

Le imprese offrono servizi e prodotti ad un ampio spettro di clienti, tuttavia, spesso non si tiene sufficientemente in considerazione della frequenza con cui si trovano ad affrontare clienti che non adempiono agli impegni finanziari assunti.

Infatti, anche se gli imprenditori utilizzano processi di valutazione del rischio, non sempre riescono a prevenire il mancato adempimento da parte dei propri clienti o partner commerciali.

Per queste ragioni, la legge italiana fornisce un efficace rimedio previsto all’art. 492-bis del codice di procedura civile (c.p.c.), recentemente potenziato dalla riforma Cartabia, per poter identificare i beni del debitore da sottoporre a futuro pignoramento.

Grazie all’espropriazione forzata dei beni, è infatti possibile sottrarre coattivamente beni materiali o denari al debitore perché siano pignorati per soddisfare le pretese creditorie. 

Il recupero crediti in tre passaggi

Come si deve procedere in caso di un credito vantato verso un debitore? Occorrono tre passaggi:

  1.  il titolo esecutivo: è un atto o un documento emesso da un’autorità giudiziaria che conferma l’esistenza di un debito o di un obbligo di pagamento, come ad esempio una sentenza, un decreto ingiuntivo, una scrittura privata, un atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale;
  2.  l’atto di precetto: consiste nell’intimazione, rivolta al debitore, di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
  3.  la ricerca telematica dei beni da pignorare: se nonostante le intimazioni notificate al debitore, egli risulta ancora inadempiente, è necessario procedere in modo forzoso, individuando in primo luogo i beni da sottoporre a pignoramento.

Identificare i beni del debitore: l’art. 492-bis c.p.c.

L’art. 492-bis c.p.c. così come riformato da ultimo dalla c.d. riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), prevede che su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto notificati, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza/sede, proceda alla ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare.

La procedura può essere avviata in due momenti differenti:

  1. dopo la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto
  2. prima della notificazione del precetto se vi è pericolo nel ritardo, in questo caso il Presidente del Tribunale autorizzerà la ricerca.

Una volta presentata l’istanza ex art. 492-bis c.p.c. l’ufficiale giudiziario accederà mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni esaminando:

  • l’archivio dei rapporti finanziari del debitore (es. conti correnti bancari)
  • l’anagrafe tributaria
  • enti previdenziali (quali INPS)
  • dichiarazioni dei redditi e certificazione unica
  • individuazione di beni mobili o immobili di proprietà del debitore
  • ufficio del registro (es. contratti di locazione, o affitto di ramo d’azienda)

Quali sono le attività successive?

Terminate le ricerche, l’ufficiale giudiziario redigerà un unico processo verbale nel quale indicherà tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, dandone comunicazione al creditore istante.

La ricerca può produrre diversi esiti:

  • ricerca negativa: nessun bene, rapporto finanziario o reddito rinvenuto in capo al debitore;
  • ricerca positiva: con rilevazione di uno o più beni o crediti del debitore.

A questo punto, si potranno presentare ulteriori possibilità:

  1. se dalle interrogazioni vengono rinvenute cose nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario ---> egli procede al pignoramento mobiliare o immobiliare;
  2.  se le cose si trovano fuori dalla sua competenza, l’ufficiale giudiziario lo comunica al creditore che dovrà presentare il pignoramento presso l’ufficio competente entro 15 giorni;
  3.  se invece all’esito della ricerca sono individuati crediti o cose del debitore nella disponibilità di terzi (es. conto corrente bancario, datore di lavoro)---> l’ufficiale giudiziario procede al pignoramento d’ufficio presso il terzo;
  4.  se all’esito della ricerca l’ufficiale giudiziario individua più crediti e cose in possesso di terzi---> l’ufficiale giudiziario interpella il creditore per chiedere su quali crediti o cose procedere.

Occorre infine evidenziare che ciascun UNEP (ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti) presso il quale opera l’ufficiale giudiziario, potrà adottare diversi protocolli operativi, prevedendo ad esempio alcuni passaggi ulteriori dal punto di vista autorizzativo prima di procedere al pignoramento.

Osservazioni conclusive

Dall’analisi effettuata emerge chiaramente che il recupero dei crediti verso i debitori può presentare delle complessità, ma la procedura di cui all’articolo 492-bis c.p.c. fornisce un efficace strumento legale per affrontare questa sfida. Identificare i beni del debitore e iniziare una procedura di pignoramento può infatti costituire un valido mezzo per ottenere una soddisfacente riscossione dei crediti che si vantano.

In questi termini, è essenziale ricorrere all’assistenza di un professionista esperto al fine di garantire il supporto legale adeguato per l’intero processo esecutivo.