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Vendita a seguito di sentenza costitutiva: possibile pignorare il credito per il prezzo

05/05/2017

Cass. Civ., sez. III°, n. 8682 depositata il 4/7/2017

La pronuncia scaturisce da un giudizio che vedeva coinvolte una società A (creditrice), che aveva sottoposto a pignoramento il diritto alla riscossione del prezzo vantato da una società B, sua debitrice, nei confronti di altro soggetto (C), che aveva acquistato da B in forza di una sentenza costitutiva sostitutiva del contratto di vendita ex art. 2932 c.c.

Nella pratica la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. ha trasferito da B a C la proprietà di un determinato bene, facendo nascere in capo a C l’obbligazione di pagarne il prezzo a B.

Secondo la Corte di Cassazione il diritto di credito per la riscossione del prezzo di vendita sorge immediatamente con la pronuncia della sentenza costitutiva, che produce gli stessi effetti del contratto di vendita.

Ne consegue che il creditore del venditore, A nel nostro caso, può procedere al pignoramento del prezzo per il credito da questi vantato per la vendita direttamente presso il terzo debitore/acquirente con le forme del pignoramento presso terzi e sulla base della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.