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Casellario informatico: una netta diminuzione dei diritti procedimentali dell’operatore economico

28/03/2024
T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 22/01/2024, nr. 1110

Il casellario informatico del 2019, quando era in vigore il vecchio Codice Appalti, prevedeva tutta una serie di diritti in capo agli operatori economici, i quali potevano intervenire nel procedimento relativo alla valutazione delle segnalazioni in loro danno. Con il nuovo regolamento 2023 sulla gestione del casellario, le cose si complicano (in peggio).

Se l’annotazione nel Casellario determina una sanzione interdittiva nei confronti dell’operatore, allora si applica il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio di ANAC, “luogo” ove sono ancora riconosciuti diritti procedimentali in favore dell’operatore.

Ma con riguardo, invece, alle annotazioni non interdittive, il regolamento 2023 sul Casellario informatico non prevede più una comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità, ma solo un obbligo per la Stazione Appaltante di inviare ad ANAC le informazioni suscettibili di iscrizione, entro 60 giorni, inviando contestualmente una comunicazione anche all’operatore.

L’operatore, però, non avrà alcuna possibilità di partecipare al procedimento, né gli verrà comunicato il provvedimento finale d’annotazione.

Fatte queste premesse, si analizza il caso di una società la quale, scoprendo a proprio carico due annotazioni sul casellario, decideva di convenire avanti al Giudice Amministrativo sia ANAC, sia le Stazioni Appaltanti che avevano dato impulso alla procedura di segnalazione.

Nello specifico la ricorrente lamentava il fatto di non essere mai stata chiamata in contraddittorio e dunque di non aver avuto alcun termine di difesa per portare le proprie ragioni (ma sul punto, purtroppo, abbiamo visto come l’attuale regolamento diminuisca i diritti procedimentali degli operatori).

La causa giudiziale ha affrontato principalmente questioni procedurali sulla tardività del ricorso promosso dall’operatore, ma in via incidentale ha avuto il pregio di offrire qualche spunto sulle criticità rinvenibili nel nuovo regolamento di gestione del Casellario informatico.

L’attuale assetto regolatorio vedrebbe infatti ANAC quale mera esecutrice della annotazione, poiché l’impulso (comunicazione) di tale decisione è ora in mano alle Stazioni Appaltanti. La Sentenza precisa che, nel momento in cui l’annotazione viene inserita, allora l’effetto lesivo in danno all’operatore retroagisce al momento in cui la S.A. ha segnalato ad ANAC. Alcuni commentatori hanno quindi correttamente evidenziato come l’Operatore, al quale non viene notificata l’annotazione, potrebbe allora impugnare tale decisione solo nel momento in cui ne venisse a effettiva conoscenza.

Più o meno nella stessa direzione va il TAR nella Sentenza in commento in quanto in un passaggio indica espressamente che “..in assenza di una formale comunicazione da parte di ANAC circa l’avvio del procedimento di annotazione, non appare allo stato esigibile dagli operatori economici un monitoraggio costante delle iscrizioni a proprio carico, di cui è ben possibile si venga a conoscenza solo su richiesta di chiarimenti di altra stazione appaltante che in occasione delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si sia imbattuta nell’annotazione..”.

La questione dell’annotazione, dunque, non è affatto da sottovalutare in quanto ogni iscrizione verrà sicuramente vagliata dalle stazioni appaltanti in fase di verifica dei requisiti, e gli operatori dovranno essere in grado di fornire le giuste motivazioni e del caso attivarsi sin da subito avverso le annotazioni stesse (ove ritenute illegittime).

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Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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