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Cancellare l’ente dal registro delle imprese estingue l’illecito 231?
La cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non determina l’estinzione della responsabilità amministrativa dello stesso ai sensi del d.lgs. 231/2001.
La Corte di Cassazione lo ha stabilito con la sentenza n. 9006 dello scorso marzo, con cui ha fissato il seguente principio di diritto: “La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del D.lgs. 8 giugno 2011, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod.pen., che si assume commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito ad essa addebitato”.
I FATTI
Nel 2013 un dipendente di una società edile cadeva a terra dall’alto riportando fatture plurime.
I soci dell’impresa erano riconosciuti entrambi colpevoli per non avere fornito al dipendente attrezzatura idonea a lavorare in quota e non avere formato adeguatamente il lavoratore.
La società veniva a sua volta ritenuta responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 in quanto il reato era stato commesso da soggetti apicali, con qualifica di rappresentanti e amministratori, e a vantaggio dell’ente.
La società veniva cancellata dal registro delle imprese nell’ottobre 2018 e con il ricorso in Cassazione lamentava l’omessa dichiarazione in sede di appello dell’estinzione dell’illecito, in quanto l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese sarebbe da ritenersi assimilabile alla morte della persona fisica.
LA MOTIVAZIONE
La ricorrente fondava la propria eccezione su un precedente con cui la Corte di Cassazione aveva in effetti ritenuto la cancellazione dal registro delle imprese assimilabile alla morte della persona fisica.
Nel caso in esame il ragionamento della Corte prende le mosse dalle previsioni degli artt. 28 e ss del D.lgs. 231/2001, che disciplinano le vicende trasformative dell’ente quali la fusione, la scissione, la trasformazione; in tutte queste ipotesi la responsabilità per gli illeciti commesso anteriormente alla vicenda trasformativa rimane e si trasferisce al nuovo ente.
Inoltre, è pacifico che in tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001 (Corte di Cassazione, sezioni Unite, n. 11170/2014), per cui non si capisce per quale motivo la cancellazione dal registro delle imprese dovrebbe portare ad un diverso trattamento.
Infine, quando il legislatore ha voluto fare riferimento a cause estintive degli illeciti lo ha fatto, come nel caso dell’amnistia.
In conclusione, la cancellazione della società dal registro delle imprese può certamente costituire un problema in termine di soddisfacimento del credito e quindi di pagamento delle sanzioni che venissero erogate ma non pone un tema di accertamento della responsabilità dell’ente per i fatti anteriori alla cancellazione.
LE CONSEGUENZE
In conseguenza dell’illustrato orientamento della Cassazione, anche in ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese, i giudici potranno ugualmente procedere ad accertare la responsabilità della società per i reati commessi quando la società era ancora in vita, e i soci potranno essere chiamati a rispondere delle sanzioni nei limiti delle somme liquidate in fase di chiusura della società.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Al di là delle considerazioni in diritto svolte dai giudici di legittimità, gli stessi fanno riferimento esplicito al fatto che le società potrebbero fare ricorso con estrema facilità a cancellazioni di comodo dal registro delle imprese al fine di sottrarsi all’accertamento della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, con tutte le difficoltà che deriverebbero nell’accertamento della eventuale responsabilità degli autori di cancellazioni “fraudolente”.
Si tratterebbe con tutta evidenza di una via di fuga sin troppo facile per quei soggetti che non avessero realizzato un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire il rischio di commissione di reati.
Al contrario l’intento del legislatore, confermato in tutti i più recenti interventi, è quello di spingere le organizzazioni a dotarsi di modelli di prevenzione del rischio reato effettivi ed efficaci.