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Arriva il "via libera" del Senato: ecco come l'Italia regolamenterà l'IA
Con una legge articolata in 6 capi e 28 articoli, l’Italia si candida a diventare il primo paese Europeo a recepire organicamente la normativa comunitaria e a disciplinare l’intelligenza artificiale.
Il 17 settembre l’aula del Senato ha infatti approvato in via definitiva – con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti – il provvedimento con cui delega il Governo ad emanare i decreti legislativi necessari a dare concreta attuazione ai principi in materia di IA.
Il documento detta i “princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale” e ne promuove “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica” con l’obiettivo di garantire “la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali”.
Riservandoci di analizzarne il contenuto nei nostri successivi contributi, vediamo come si articola la legge e quali novità presenta rispetto al testo precedente.
I Capi, i temi, le novità
Con approccio marcatamente antropocentrico il nuovo pacchetto di disposizioni regolamenta, nei suoi sei capi, l’utilizzo delle IA in diversi settori chiave. Difesa, lavoro, sanità, giustizia, tutela dei dati personali e della proprietà intellettuale, sono solo alcune delle possibili aree di impatto dell’intelligenza artificiale.
- Il Capo I contiene in gran parte disposizioni programmatiche. In conformità a quanto già previsto dal Regolamento 2024/1689 e senza introdurre obblighi ulteriori rispetto a quelli ivi contemplati, la legge stabilisce infatti principi e finalità per un uso dell'IA nel rispetto dei diritti fondamentali, anche nel settore pubblico, in quello produttivo e della difesa. Particolare attenzione anche all’accesso all’IA da parte di categorie specifiche, su tutte: persone con disabilità e minori. Nel primo caso, l’accesso deve essere garantito senza alcuna forma di discriminazione o pregiudizio mentre per i minori di anni 14 sia il trattamento dei dati che mero accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale sono subordinati al consenso del genitore.
- Il Capo II contiene invece specifiche disposizioni di settore e disciplina, in particolare, l'applicazione dell'IA in ambiti quali quello sanitario, di ricerca e sperimentazione scientifica, del lavoro, delle professioni intellettuali, della pubblica amministrazione, giudiziario e della cybersicurezza nazionale. L’intento è quello di garantire un utilizzo dei sistemi di IA nel rispetto della normativa in materia di dati personali e con modalità tali da tutelare l’utente da possibili discriminazioni. In chiusura (art. 16) delega inoltre il Governo a definire, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, una disciplina organica sull'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di IA, senza obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti dall’AI Act.
- Il Capo III disciplina invece le modalità di predisposizione della Strategia nazionale per l’IA, dettando le misure necessarie alla redazione e all’ aggiornamento. Ne precisa, inoltre, gli intenti: favorire le collaborazioni tra PA e privati, coordinare l’attività della PA, promuovere attività di ricerca formazione, indirizzare misure ed incentivi verso lo sviluppo imprenditoriale e industriale dell’IA. Viene inoltre istituito il “Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale” col compito di assicurare la concreta attuazione della Strategia nazionale.
L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono, inoltre, individuate quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.
In particolare, ACN vigila – con poteri ispettivi e sanzionatori – sull'adeguatezza e la sicurezza dei sistemi, mentre AgID gestisce l’attività di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di IA.
- Il Capo IV è dedicato alla tutela del diritto d'autore e delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, con una disciplina che prevede la regolamentazione dell'uso dell'IA per l'estrazione e la manipolazione di contenuti. È inclusa una modifica alla legge sul diritto d'autore per estendere la protezione anche alle opere create con l'ausilio dell'IA ma in prospettiva human-centered: queste devono infatti sempre “costituire il risultato del lavoro intellettuale dell'autore”.
- Il Capo V è invece dedicato alle modifiche al codice penale per punire l'uso illecito dell'IA e oltre ad introdurre nuovi reati, prevede anche aggravanti per fattispecie di reato già esistenti. Obbligo di trasparenza per i contenuti generati con l’IA e perseguibilità penale per chi diffonde tali contenuti in modo ingannevole (i c.d. “Deepfake”) e per chi utilizza l'IA in modo da compromettere la sicurezza o l'integrità di persone o sistemi.
- Infine, il Capo VI prevede le Disposizioni finanziarie, nonché ulteriori disposizioni finali. Tra queste, la possibilità per l'ACN di concludere accordi di collaborazione con soggetti privati italiani e dell'Ue o anche di Paesi Nato ma, in tale ultimo caso, solo previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio.
L’IA nel settore salute
Immutata, rispetto alla versione precedente, la disciplina dettata in ambito sanitario e di ricerca scientifica.
Si ribadisce quindi che l’utilizzo dei sistemi di IA deve contribuire al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie “nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali”.
I sistemi di IA utilizzati in tale ambito devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza del paziente e in nessun caso questi potranno selezionare e condizionale l’accesso alle prestazioni sanitarie.
Gli interessati avranno inoltre diritto ad essere sempre informati circa l’impiego di tecnologie di IA.
Anche in tale settore, decisiva rilevanza è attribuita alla componente umana: spetta sempre al personale medico l’ultima parola sulla decisione da adottare.
Stesso approccio marcatamente human-centered anche nell’ambito dell’attività di ricerca scientifica. Attenzione anche ai dati personali: per il loro utilizzo senza consenso per le attività le di ricerca senza scopo di lucro, non è più necessaria la preventiva approvazione dei comitati etici, ma sarà sufficiente la comunicazione al Garante per la privacy
Nei nostri prossimi contenuti, analizzeremo nel dettaglio la disciplina della legge e andremo a valutarne l’impatto nel comparto sanità e ricerca scientifica.
Nel frattempo, non resta che attenderne la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – necessaria all’effettiva entrata in vigore del dettato normativo – e soprattutto, la concreta attuazione attraverso i decreti legislativi del Governo.