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Appalto e subappalto pubblico: novità in tema di trattamento economico dei lavoratori

20/10/2021
I.N.L., 06/10/2021, registro ufficiale U0001507


Il Decreto Legge 77/2021, che stabilisce la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR), propone, tra le varie, anche delle modifiche alla disciplina del subappalto pubblico.

La questione non è di poco conto, e difatti non è tardata una comunicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a tutti gli Ispettorati territoriali impiegati nei quotidiani controlli alle aziende.

Vediamo di cosa si tratta.

Innanzitutto la modifica ha riguardato il comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, che ora così recita “..il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale..”.

In buona sostanza l’Ispettorato Nazionale invita gli uffici territoriali a verificare, nell’ambito dell’attività ispettiva, che gli istituti retributivi (ferie, permessi, orario di lavoro, etc.) applicati dal subappaltatore non siano inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore principale.

Venendo più nel dettaglio, i confini d’applicabilità della novità normativa (e le valutazioni che in concreto le aziende dovrebbero fare), risultano i seguenti:

  1. occorre fare riferimento in primis all’articolo 30 comma 4 del Codice Contratti secondo cui al personale impiegato in lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni viene applicato il CCNL di riferimento strettamente connesso con l’attività oggetto d’appalto,
  2. l’imprenditore ha libertà di scegliere il CCNL da applicare, però nei limiti della libertà negoziale tra le parti e della coerenza con l’oggetto dell’appalto e dell’attività prestata (Cons. St. 932/2017 – 1406/2020),
  3. individuato il CCNL applicato dal contraente principale nei termini di cui sopra, occorre stabilire se le attività oggetto di sub-appalto siano ricomprese nell’oggetto dell’appalto principale, pertanto non meramente marginali o accessorie.

Giunge quindi un monito all’appaltatore nella scelta del subappalto, e al subappaltatore nella corretta applicazione dei parametri retributivi. Ciò potrebbe anche indurre gli operatori economici a proporre in sede di gara offerte economiche adeguate, oltre che sostenibili, laddove si ravvisassero ab origine motivi di adeguamento retributivo.

Il rischio che si palesa è l’applicazione di CCNL errati o regimi retributivi (e contributivi) inadeguati che potrebbero essere riequilibrati in maniera coattiva a seguito di un accesso ispettivo da parte dell’Ispettorato. Ciò comporterebbe esborso di denari da parte degli operatori economici con probabile erosione della marginalità inizialmente supposta in sede di offerta economica laddove non tenuto conto delle corrette previsioni economiche dei CCNL applicabili.