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Se la gara viene indetta in forma telematica, è corretto che parte delle operazioni vengano svolte in “forma cartacea”?

10/02/2021

Cons. St., V, 20/01/2021, n. 623

Una concorrente lamentava la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità delle operazioni di gara, in quanto dapprima la Stazione Appaltante indiceva la gara in forma telematica, salvo poi svolgerla, almeno in parte, in forma “cartacea” (in particolare senza l’utilizzo di firma digitale) con riguardo alla pubblicazione dei verbali della Commissione Giudicatrice. In pratica la concorrente sosteneva che laddove prescelta tale modalità, la gara avrebbe dovuto essere gestita (interamente) in via telematica. Il Tribunale Amministrativo di primo grado, e il Consiglio di Stato poi, non hanno dubbi nel respingere le tesi della ricorrente sulle seguenti argomentazioni.

Iniziamo col dire che il Codice Appalti prevede espressamente all’articolo 58 l’obbligo delle Amministrazioni di ricorrere a “..procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni..”. Se dunque l’attività di verbalizzazione durante il procedimento avviene in modalità “off line”, può dirsi contravvenuto l’obbligo della Amministrazione, e con esso inficiata la regolarità della gara?

Nel caso in commento assume rilevanza la mancata pubblicazione sulla piattaforma Sintel dei verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice del 2 e del 16 luglio 2019, e le modalità di redazione e di pubblicazione degli stessi che lascerebbero presumere, sosteneva la ricorrente, un’illecita commistione fra la valutazione dell’offerta tecnica e la valutazione dell’offerta economica, senza escludere il sospetto di una possibile e successiva alterazione.

I Giudici, al fine di giungere alla loro conclusione, partono da due presupposti:

Il primo: Le comunicazioni, lo scambio di informazioni e le condivisioni dei dati, devono avvenire nel rispetto del Codice della Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005).

  1. l’argomento è di estrema attualità. Avevamo parlato del Codice della Amministrazione Digitale recentemente, quando avevamo trattato le misure urgenti adottate dal Decreto Semplificazioni in materia di innovazione digitale.

Il secondo: Le regole tecniche di “dematerializzazione” dei dati e lo scambio di informazioni con mezzi elettronici devono essere inserite nella fase di pre-aggiudicazione, così sintetizzando:

  1. la c.d. e-notification (cioè la pubblicazione elettronica dei bandi di gara);
  2. il c.d. e-access (accesso elettronico ai documenti di gara);
  3. la c.d. e-submission (cioè la presentazione delle offerte in formato elettronico, con attribuzione dei codici identificativi personali necessari ad operare sulla relativa piattaforma telematica: cfr. art. 58,comma 4);
  4. il c.d. e-Certis (il sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle gare d’appalto);
  5. il ricorso all’ESPD (documento europeo unico di gara).

È evidente, allora, che una volta scaduto il termine di ricezione delle offerte, l’esame delle dichiarazioni e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, sono effettuate dalla Stazione Appaltante secondo le ordinarie modalità (e quindi “off line”).

Il fatto dunque che la Commissione Giudicatrice abbia redatto materialmente il verbale in forma “cartacea” (siamo dunque nella fase successiva alla presentazione delle offerte), senza poi alcuna apposizione di firma digitale, rappresenta una mera irregolarità che, di per sé, non è idonea ad inficiare la correttezza e la legittimità delle operazioni valutative effettuate.

Pertanto ventilare la falsità (materiale o ideologica) di un verbale di gara, avrebbe necessitato al limite, dice il Consiglio di Stato, la proposizione da parte della ricorrente di una querela di falso (ammesso che vi fossero i presupposti per sostenerlo).

Il ricorso, e con esso le doglianze della concorrente, sono state dunque respinte dai giudici senza alcuna incertezza.

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Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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