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Nessuna possibilità del 2° classificato di contestare la fase post procedimentale di gara

24/03/2021

TAR Trieste, I, 16/12/2021, n. 10


Il TAR Trieste dichiara inammissibile il ricorso proposto dal 2° classificato in una gara, in quanto ritenuto privo di una posizione giuridica “legittima” in termini di diritto soggettivo o d’interesse legittimo.

Il ricorrente infatti aveva contestato il contegno serbato dalla Stazione Appaltante che non avrebbe dichiarato la decadenza dell’aggiudicataria a fronte del mancato rispetto, da parte di quest’ultima, di una disposizione di gara attinente alla fase esecutiva.

Nello specifico l’aggiudicataria aveva omesso di comunicare - entro i 5 giorni previsti dalla lex specialis - le strutture destinate allo svolgimento del servizio oggetto di gara.

Nel decidere la questione, il Collegio ha evidenziato come le contestazioni sollevate attengono alla fase post procedimentale, nei cui confronti il ricorrente “è un soggetto terzo, non titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva qualificata che gli consenta di sindacare la legittimità di una eventuale “tolleranza” dell’amministrazione”.

La fase esecutiva, infatti, è governata come noto da norme prettamente privatistiche, in cui la P.A. e l’aggiudicatario si trovano in una posizione del tutto paritetica ed ove ogni potere pubblico rimane estraneo.

Per questo motivo il 2° classificato non può vantare un interesse legittimo – tutelabile avanti il Giudice amministrativo - ma neanche un diritto soggettivo - da sottoporre al Giudice civile - in quanto il rapporto tra l’Amministrazione Pubblica e l’aggiudicatario non lo riguarda (se non in via “riflessa”).

In altri termini l’interesse del 2° classificato a che la Stazione appaltante dichiari, nella fase post procedimentale, la decadenza dell’aggiudicatario degrada ad “interesse di mero fatto” non tutelabile in giudizio.

Nessuna tutela giuridica, dunque, risulta attivabile da un terzo relativamente al rapporto privatistico tra la Pubblica Amministrazione ed il suo appaltatore in fase esecutiva.