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L’IA nelle mani del RUP: il tar marche segna una significativa apertura ma non perde l’occasione per rimarcare l’esistenza dell’argine invalicabile della “riserva di umanità”
La vicenda da cui origina la pronuncia del Tar Marche nasce da una procedura negoziata indetta dall’Agenzia del Demanio per l’adeguamento sismico di un immobile ad Ascoli Piceno. L’operatore risultato provvisoriamente aggiudicatario viene escluso in sede di verifica dei requisiti di affidabilità per accertata sussistenza di tre precedenti risoluzioni contrattuali idonee a minare la stessa.
Nel contestare la decisione assunta dalla S.A, la ricorrente lamentava, tra le altre cose, che la relazione “giustificativa” dell’esclusione rilasciata dal RUP, conteneva argomentazioni “illogiche e generiche” sintomatiche di un utilizzo non dichiarato e non controllato di sistemi di Intelligenza Artificiale, ulteriormente suffragato dalla presenza di citazioni giurisprudenziali inesistenti o inconferenti. Tale condotta, secondo la difesa dell’operatore escluso, costituiva una grave violazione della riserva di umanità di cui all’art. 30, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici idonea ad invalidare il provvedimento.
Il TAR Marche, nell’analizzare la doglianza ha precisato preliminarmente la non pertinenza del richiamo al limite della c.d. “riserva di umanità”, il quale presuppone che si sia in presenza di una decisione amministrativa completamente automatizzata qual è il risultato della mera elaborazione di dati senza intervento umano in alcuna fase della sua formazione.
Tale non poteva essere l’atto contestato nel caso di specie in quanto:
- la relazione del RUP non è l’atto finale del procedimento; l’effetto escludente è prodotto dalla determinazione del Direttore regionale dell’Agenzia, rimasta incontestata;
- l’eventuale uso dell’IA aveva riguardato, nel caso concreto, solo una parte della motivazione ossia il richiamo a principi giurisprudenziali generali sulla valutabilità delle vicende contrattuali pregresse, ma non la valutazione circa l’applicabilità dei principi affermati al caso di specie, rimasta di esclusiva pertinenza del RUP – e di cui quest’ultimo aveva dato adeguata motivazione.
In maniera del tutto pionieristica, il Tar marchigiano pone poi l’accento su un dettaglio che, in casi come quello analizzato, farebbe la differenza.
Secondo la tesi proposta, anche ammesso che gli estremi della giurisprudenza richiamata fossero errati per effetto di un utilizzo maldestro dell’IA, se i principi richiamati sono comunque esistenti nel diritto vivente – com’è nel caso di specie – allora l’errore di citazione è un vizio formale che non inficia automaticamente “la parte volitiva” dell’atto.
Il TAR Marche utilizza a questo proposito un parallelismo destinato a fare scuola tra i pratici: il RUP che si avvale dell’IA per individuare precedenti giurisprudenziali si comporta come “un avvocato che, dovendo redigere un atto processuale (…), abbia chiesto all’IA di cercare tutte le sentenze” pertinenti a un certo tema. È, secondo il Collegio, una modalità “nuova e moderna” di fare ricerca giuridica, alternativa alla tradizionale consultazione cartacea, ma che non incide sulla parte volitiva dell’atto. Il giudice osserva, non senza una punta di realismo, che anche in epoca pre-AI non era infrequente rinvenire negli atti difensivi richiami giurisprudenziali errati o selettivi.
Pronunciandosi in questi termini, il collegio marchigiano stabilisce che l’AI può legittimamente supportare la ricerca e la sistematizzazione di principi di diritto su cui si erge il provvedimento, ma la valutazione delle condotte concrete addebitate all’operatore economico — cioè l’apprezzamento tecnico-discrezionale che la norma riserva al funzionario — deve restare “indubbiamente” in capo a quest’ultimo.
Sulla scorta di questa ricostruzione, ritenendo che nel caso in questione tale apprezzamento fosse rimasto di totale appannaggio del RUP che si era determinato sull’esclusione sulla base di un’istruttoria puntuale e rendendo una motivazione ritenuta adeguata, il Collegio ha respinto il motivo di ricorso.
L’orientamento segnato dalla sentenza in commento, nella sua portata particolarmente evolutiva, traccia delle direttrici importanti che possiamo così riassumere:
1) Intanto, il sospetto di un utilizzo improprio dell’IA da parte della stazione appaltante, anche quando fondato su indizi concreti come citazioni giurisprudenziali inesistenti o inconferenti, non è di per sé motivo di annullamento dell’atto. Occorre dimostrare che l’AI abbia sostituito, e non semplicemente supportato, il giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione sul caso concreto;
2) diventa quindi decisivo l’onere argomentativo del ricorrente. Non basta segnalare l’esistenza di citazioni errate ma bisogna provare che la valutazione di merito – qui, l’apprezzamento delle singole vicende contrattuali contestate e che hanno portato all’esclusione – sia a sua volta generica o sganciata dagli elementi specifici del procedimento.
3) le imprese che si confrontano con provvedimenti di esclusione potranno utilmente verificare se le citazioni giurisprudenziali contenute nella motivazione siano realmente esistenti e pertinenti, potendo costituire al contrario, se non un elemento di per sé idoneo a determinare l’annullamento, quantomeno un significativo campanello d’allarme sulla qualità dell’istruttoria.
Concludendo, la sentenza rappresenta anche un ennesimo monito alle stazioni appaltanti e ai i RUP: l’uso dell’IA generativa come strumento di ricerca giurisprudenziale non è di per sé vietato, ma richiede verifica e controllo effettivo dei risultati che, se inadeguati, rischiano di minare la credibilità dell’istruttoria aprendo il fianco a contestazioni che – nel caso di istruttorie meno solida di quella esaminata dal TAR Marche – potrebbero portare alla rimozione del provvedimento.
Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"
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