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IA e diritto d'autore: la Guida SIAE tra riserva di umanità e prassi del deposito

16/09/2026
Eleonora Lenzi
Greta Maiorana

Con la pubblicazione della guida Intelligenza Artificiale e Diritto d'Autore – Guida per autori ed editori (SIAE, 2026), SIAE offre ai propri iscritti un primo strumento operativo per orientarsi nel quadro normativo sull'intelligenza artificiale generativa (GenAI). Il documento non introduce norme nuove. Recepisce, in chiave applicativa, la riforma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, "LDA") operata dall'art. 25 della legge 23 settembre 2025, n. 132, di cui ci siamo già occupati nel nostro precedente contributo "Impiegare l'IA in modo proporzionato e trasparente: un nuovo equilibrio nel diritto d'autore".

In questa sede non torneremo sulla riforma legislativa in sé, già esaminata, ma sulla sua prima traduzione in prassi operativa da parte del principale organismo di gestione collettiva italiano: cosa cambia, in concreto, per chi deposita un'opera realizzata con l'ausilio della GenAI, e quali margini di incertezza restano aperti.

Il criterio pratico per il deposito: cosa aggiunge la guida rispetto alla riforma

Nel nostro precedente contributo abbiamo già dato conto di come l'art. 25 della legge 132/2025 subordini la tutelabilità delle opere realizzate con l'ausilio di GenAI al "risultato del lavoro intellettuale dell'autore". La norma, però, si ferma qui: non dice quando un contributo umano sia sufficiente a soddisfare questo requisito né come deve essere dimostrato.

È su questo punto specifico che la guida SIAE aggiunge qualcosa di concreto: non una regola nuova, ma un criterio operativo pensato per chi deve decidere, in pratica, se depositare o meno un'opera. Il criterio è binario. È depositabile l'opera in cui la GenAI ha fornito una prima bozza o degli spunti, poi rielaborati dall'autore. Non lo è il contenuto generato e utilizzato così com'è, senza interventi creativi ulteriori.

La ricaduta pratica è questa: prima di procedere, occorre ricostruire documentalmente il processo creativo. Bozze intermedie, prompt utilizzati, versioni successive, tempi e modalità dell'intervento dell'autore. Non basta una dichiarazione generica di "utilizzo minimo" dell'AI, perché il livello minimo di apporto creativo richiesto resta indefinito: SIAE stessa ammette che, in caso di contestazione, la valutazione sarà rimessa al giudice del caso concreto. Un precedente utile, in questo senso, è l'ordinanza della Cassazione n. 1107 del 9 gennaio 2023, che ha riconosciuto la tutelabilità di opere realizzate con strumenti digitali quando l'elaborazione creativa dell'autore risulti autonoma e non "assorbita" dallo strumento utilizzato: un test di autonomia dell'apporto umano che, seppure enunciato prima della diffusione della GenAI, resta il parametro più concreto a disposizione dell'interprete.

La responsabilità del depositante e il regime sanzionatorio

La guida chiarisce, coerentemente con la prassi consolidata in materia di deposito, che SIAE non effettua una valutazione preventiva di originalità, creatività o paternità, né verifica sistematicamente l'eventuale ricorso a strumenti di GenAI. Il controllo si sposta dunque, integralmente, su una fase successiva ed eventuale.

La dichiarazione di paternità comporta l'assunzione di responsabilità, da parte del depositante, circa l'effettiva sussistenza dei requisiti di originalità e creatività. Dichiarare come propria un'opera interamente generata dall'AI, priva di un apporto intellettuale qualificabile, espone a sanzioni disciplinari ai sensi degli artt. 10 e 13 del Regolamento Generale SIAE: dalla diffida alla penale pecuniaria, fino all'esclusione per giusta causa, con cessazione della tutela e della gestione dell'opera.

A ciò si aggiunge, nei casi in cui l'opera incorpori senza autorizzazione materiale protetto di terzi, l'esposizione a responsabilità civile e, nei casi più gravi, penale.

L’uso quotidiano degli strumenti di GenAI

La parte più operativa della guida riguarda le cautele da adottare nell'uso corrente degli strumenti di GenAI da parte di autori ed editori. Due i profili di rischio segnalati. In fase di input, alcuni strumenti possono, in base ai propri termini di servizio, riutilizzare i contenuti inseriti nei prompt per l'addestramento o per generare output destinati a terzi, con conseguente perdita di controllo su opere inedite. SIAE raccomanda la verifica delle impostazioni "non training" o "private", ove disponibili, e la massima cautela nell'inserire contenuti originali non ancora pubblicati.

In fase di output, il contenuto restituito dal sistema può incorporare, anche involontariamente, frammenti di materiale protetto utilizzato nel training. La guida raccomanda quindi di non utilizzare mai l'output in modo acritico, ma di rielaborarlo autonomamente e di verificarne l'originalità prima della pubblicazione o diffusione. Una raccomandazione che converge, non a caso, con il requisito stesso di tutelabilità ai sensi del nuovo art. 1 LDA: solo un output rielaborato criticamente può, a rigore, essere anche depositato come opera propria.

L'opt-out SIAE e il nuovo art. 70-septies LDA

Il secondo asse della guida riguarda l'utilizzo delle opere protette nella fase di addestramento dei modelli di GenAI. La 132/2025 ha introdotto nella LDA un nuovo art. 70-septies, che estende alle attività di text and data mining condotte "attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa" il regime già previsto dagli artt. 70-ter e 70-quater LDA, a loro volta di derivazione dalla direttiva (UE) 2019/790 (c.d. direttiva Copyright DSM) e introdotti dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177. Il meccanismo resta quello dell'opt-out: l'estrazione è lecita se l'accesso alle opere è legittimo e se il titolare dei diritti non ha riservato espressamente tale utilizzo.

Nel 2024 SIAE ha esercitato l'opt-out per l'intero repertorio tutelato, opponendosi, nell'ambito del mandato ricevuto dai propri iscritti, all'utilizzo delle relative opere per l'addestramento di sistemi di GenAI. L'effetto pratico è che i fornitori di servizi di GenAI interessati a utilizzare il repertorio SIAE devono ora negoziare una licenza, comprensiva delle condizioni economiche. Sul versante dei fornitori di modelli di IA per finalità generali, l'art. 53, par. 1, lett. c) e d), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) rafforza questo meccanismo, imponendo l'adozione di una politica per il rispetto delle riserve espresse ai sensi dell'art. 4, par. 3, della direttiva 2019/790, e la pubblicazione di una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l'addestramento, obbligo in vigore dal 2 agosto 2025 e già esaminato nel nostro precedente contributo sulla legge 132/2025.

La guida segnala, però, due limiti che meritano attenzione. Il primo: l'opt-out non ha efficacia retroattiva e non impedisce che alcuni modelli si siano già addestrati sulle opere degli iscritti prima del 2024 o nonostante la riserva successivamente esercitata.

Il secondo: le opere cinematografiche e assimilate seguono un regime distinto, poiché SIAE non intermedia i relativi diritti esclusivi di riproduzione, normalmente ceduti per contratto ai produttori. Per queste opere SIAE non ha esercitato l'opt-out, ma ha comunque chiarito che l'equo compenso riconosciuto agli autori non si estende all'utilizzo per l'addestramento di sistemi di GenAI. Chi assiste produttori cinematografici o audiovisivi dovrà quindi valutare separatamente, in sede contrattuale, la disciplina applicabile a questo utilizzo.

In conclusione, si può affermare che la guida SIAE non risolve tutte le incertezze aperte dalla riforma del 2025, che restano tali fino a un consolidamento giurisprudenziale ancora da venire. Ha però il merito di tradurle in indicazioni operative per chi deposita opere e per chi gestisce, quotidianamente, l'utilizzo della GenAI nei processi creativi ed editoriali.