Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e reati ambientali. Quale interesse e vantaggio per l’ente, in caso di reati colposi?

30/01/2020

Cass. Penale, III, 27/01/2020, n. 3157

Ancora una volta, la Cassazione si esprime in tema di compatibilità tra responsabilità 231 e reati colposi.

Perché la società venga condannata, difatti, è necessario che l’illecito penale sia stato commesso dal soggetto (apicale o sottoposto) “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”.

Interessante il quesito proposto dalla società ricorrente (condannata per non aver adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi (MOG) idonei a prevenire reati ambientali di cui all’art. 25 undecies, comma 2 lett.a): può davvero configurarsi una responsabilità 231 per reati colposi che per loro natura – proprio perché non voluti – sono inconciliabili con i concetti previsti dalla norma?

La questione non è nuova ed è stata sottoposta più volte all’attenzione degli Ermellini in materia di sicurezza sul lavoro… ci si era in effetti domandati quali specifici vantaggi avrebbe potuto conseguire una società dalla lesione o dalla morte di un proprio dipendente.
Anche con la recente pronuncia, Cass. Pen. Sez. III, n. 3157/2020, la Suprema Corte non ha mancata di ribadire le stesse argomentazioni:

“trattandosi di reato di mera condotta, l’interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell’attività produttiva.”

Neppure l’assenza di linee guida per uniformare i MOG ai fini della loro presunta idoneità a prevenire i reati ambientali– continua la Cassazione - può ostare alla configurabilità dell’illecito amministrativo da reato.

Insomma, anche se si sbaglia (per colpa), l’ente non sfugge alle maglie della responsabilità penale.

Ci si domanda allora se l’adozione dei MOG sia davvero (nella sostanza) facoltativa o se sia diventata il presupposto minimo da cui partire per presentarsi al mercato…e davanti ad un Giudice.