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Vietato vietare la vendita online. Ammesse restrizioni
Linee guida alle restrizioni verticali
L’Unione europea è intervenuta per modificare in modo sostanziale la disciplina delle restrizioni ammesse o vietate negli accordi verticali tra i produttori e i loro distributori/rivenditori; lo scorso giugno è infatti entrato in vigore il Regolamento UE 2022/720 accompagnato dalle Linee guida alle restrizioni verticali, che ha sostituito il Reg. UE 330/2010.
Importanti novità riguardano la disciplina della vendita on line da parte dei distributori.
Vietato il divieto di vendita online
Il nuovo regolamento (VBER) vieta qualsiasi divieto esplicito di utilizzo del canale di vendita online da parte del produttore/fornitore ai propri distributori. Non sarà dunque possibile inserire in un contratto di distribuzione una clausola che vieti al distributore la vendita online, obbligando il distributore ad utilizzare esclusivamente canali fisici.
Restrizioni ammesse
È ammesso che per il canale online vengano imposti al distributore condizioni diverse rispetto al canale di vendita tradizionale (fisico); è ad esempio consentita la c.d. doppia tariffazione (dual pricing), ovvero la previsione da parte del fornitore di prezzi all’ingrosso diversi per le vendite online e per quelle offline. La differenza di prezzi deve però essere giustificata, ad esempio dai diversi costi o dalla diversa qualità dell’assistenza garantita dai distinti canali di vendita.
È inoltre possibile imporre standard qualitativi o requisiti vincolanti per la presentazione e l’offerta dei prodotti sul canale online, subordinare l’uso della pubblicità online a determinati criteri qualitativi, limitare la vendita tramite marketplace. Il contratto di distribuzione potrebbe quindi prevedere che la vendita possa avvenire solo tramite siti di e-commerce proprietari del distributore, vietando il ricorso ai marketplace.
L’importanza del contratto di distribuzione
L’intento del legislatore europeo è quello di impedire restrizioni da parte dei produttori/fornitori alla vendita online, considerandole restrizioni non ammesse della concorrenza e quindi illegittime.
Determinati prodotti (si pensi ad alcuni dispositivi medici) necessitano però di particolari accorgimenti in considerazione delle caratteristiche stesse del prodotto. In tali ipotesi nei contratti di distribuzione sarà possibile inserire clausole che disciplinino nel dettaglio le modalità di vendita e di presentazione del prodotto.
Si pensi, ad esempio, a dispositivi il cui utilizzo sia destinato a professionisti sanitari; in tal caso il fabbricante potrebbe richiedere che il sito di e-commerce del distributore permetta l’acquisto di detto DM solo a personale sanitario, escludendo i consumatori.
Rimanendo sempre in ambito dispositivi medici, sappiamo che la pubblicità di detti prodotti segue norme e divieti specifici; il fabbricante potrebbe dunque inserire già nel contratto di distribuzione indicazioni sulle modalità di presentazione e comunicazione.
Sarà quindi fondamentale redigere un contratto di distribuzione che disciplini, oltre agli aspetti più strettamente commerciali, anche gli aspetti di dettaglio in considerazione degli specifici prodotti oggetto dell’accordo, ricordando che la vendita on line non potrà essere preclusa.