Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Vi puo essere pubblicita occulta anche senza pagamento di somme di denaro

12/08/2011

Corte di Giustizia 9 giugno 2011 C-52/2010

Interessante sentenza della Corte di Giustizia 9 giugno 2011 C-52/2010 circa la pubblicita occulta di un trattamento odontoiatrico.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte, accadeva che un'emittente televisiva greca trasmetteva un servizio su un trattamento odontoiatrico che, secondo il Consiglio nazionale per la radiotelevisione greca, aveva le caratteristiche di pubblicita occulta.

L'emittente televisiva eccepiva quanto contestatole sostenendo, che non essendo stato provato il pagamento di alcun corrispettivo, non era possibile dimostrare la sussistenza di una pubblicita occulta. In questo senso secondo la televisione greca non vi era violazione della Dir 89/552 si considera inoltre "intenzionale", la pubblicita realizzata dietro compenso o altro pagamento.

La questione veniva, cosi, sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia che, allontanandosi da quanto disposto dalla direttiva n. 89/552, riteneva il pagamento non necessario per provare la clandestinita di uno spot.

È vero, infatti, proseguiva la Corte, che l'art. 1 della direttiva considera "intenzionale" la presentazione di un servizio o di un prodotto, quando realizzata dietro compenso, ma il pagamento non e l'unico modo per dimostrare l' avvenuta pubblicita occulta: lo scopo pubblicitario non puo essere negato solo per la mancanza del relativo pagamento.

Pertanto, a parere della Corte: "non puo essere escluso che la normativa di uno Stato membro preveda, oltre all'esistenza di un compenso o altro pagamento, ulteriori criteri che consentano di ritenere provato il carattere intenzionale di una pubblicita clandestina".

Per completezza si ricorda che la Dir. 89/552/CEE, recepita in Italia con il regolamento del Garante per la comunicazione n. 538/01, che tutela i consumatori contro le pubblicita occulte.