Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
La verifica di conformità dell’offerta dell’aggiudicatario e il ruolo della verificazione nei procedimenti giudiziali
TAR Milano, Sez. II, 19/02/2026 nr. 819
La controversia in esame offre interessanti spunti riflessivi sull’attività di verifica che la Commissione di gara è chiamata a svolgere circa l’effettivo possesso da parte dell’offerta aggiudicataria dei requisiti tecnici minimi dichiarati in gara (c.d. verifica di conformità) nonché, dall’altro, sul ruolo della verificazione tecnica nel procedimento giudiziale.
La vicenda trae origine dall'aggiudicazione del Lotto 1 di una procedura di gara indetta dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la fornitura di spazzatrici elettriche, finanziata con fondi PNRR (progetto "Green Communities").
La ricorrente, classificatasi seconda in graduatoria, ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo principalmente che i prodotti offerti dall’aggiudicataria non fossero conformi ai requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato e, per suffragare quanto sostenuto, ha formulato col proprio ricorso anche una richiesta di verificazione tecnica sui prodotti offerti dall’aggiudicataria.
Prima di affrontare il cuore della controversia, il TAR Milano si sofferma su due eccezioni preliminari.
Anzitutto, a differenza di quanto sostenuto dalle controparti, riconosce la propria competenza territoriale perché l'amministrazione beneficiaria degli effetti dell'appalto (ossia la Comunità Montana di Sondrio) ha sede nella sua circoscrizione, a nulla rilevando che la Centrale unica di Committenza che ha gestito la procedura di gara abbia invece sede a Brescia. Secondariamente, essendo l'intervento PNRR in questione riferibile esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il TAR eccepisce la carenza di legittimazione passiva in capo al Ministero dell’Economia, erroneamente chiamato in giudizio dalla ricorrente e che, quindi, viene estromesso d’ufficio.
Infine, giungendo all’analisi del motivo principale del ricorso, il Giudice esamina la richiesta avanzata dalla ricorrente di disporre una verificazione tecnica d'ufficio sui prodotti offerti dall’aggiudicataria, che viene rigettata per svariati motivi.
Anzitutto per ragioni probatorie, dal momento che la verificazione non deve essere un mezzo per "costruire prove" che la parte non ha fornito, ma per chiarire fatti già introdotti in giudizio e rimasti incerti; al contrario, nel caso in esame la ricorrente non ha fornito nessuna prova certa e fondata sull’effettiva difformità del prodotto dell’aggiudicataria ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato, ma solo “indizi”. In seconda battuta il TAR evidenzia i propri limiti di giurisdizione, alla luce del fatto che il Giudice non può, tramite un verificatore, sostituire la propria valutazione a quella tecnica discrezionale della Commissione giudicatrice: il sindacato del Giudice è limitato alla verifica di illogicità o abnormità manifeste, che nel caso di specie non sono state ravvisate dal Giudice meneghino.
Ciò posto, il TAR giunge infine ad esaminare il cuore della controversia, ossia l'asserita non conformità delle spazzatrici offerte dall’aggiudicataria alle caratteristiche tecniche minime richieste in gara; la ricorrente ha infatti proposto ricorso per contestare diversi parametri (ampiezza spazzatura, rendimento orario, capacità batteria) propri dei prodotti dell’aggiudicataria che non sarebbero conformi ai requisiti tecnici richiesti dalla gara basandosi, tuttavia, solo opuscoli commerciali e informazioni reperite sul sito web della controinteressata.
Ebbene, il TAR dichiara l’assoluta infondatezza della tesi di parte ricorrente perché, da un lato, le schede tecniche presenti sul sito web dell’aggiudicataria si riferiscono a configurazioni "standard" a fini promozionali e non tengono conto delle migliorie o personalizzazioni apportate per soddisfare le specifiche di una gara. Dall’altro, perché l’aggiudicataria ha espressamente dichiarato in sede di offerta di fornire macchinari conformi ai requisiti minimi e, dal momento che la procedura non prevedeva la consegna di campionatura in fase di gara, tali dichiarazioni sono state considerate veritiere e sufficienti dalla Commissione di gara.
Il punto giuridico nevralgico della vicenda attiene infatti a quando deve essere verificata la rispondenza tecnica del bene e, al riguardo, il Collegio sottolinea che, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, la verifica di conformità avviene ontologicamente in un momento successivo all'aggiudicazione, ovvero durante la fase di esecuzione del contratto (al momento della consegna), a maggior ragione se la gara nulla dispone in merito alla presentazione di campionatura. Non a caso, anche secondo il Capitolato Tecnico della gara in esame (art. 3.1) tale accertamento poteva avvenire al momento della consegna del bene, con la conseguenza che se in fase di consegna i mezzi dell’aggiudicataria dovessero risultare effettivamente diversi da quanto promesso in gara - come sostenuto dalla ricorrente - si configurerebbe un inadempimento contrattuale che porterebbe alla risoluzione del contratto, senza tuttavia rendere illegittima l'aggiudicazione basata su un impegno formale conforme.
Detto in altri termini, affinché un'offerta sia valida, l'operatore deve dichiarare e impegnarsi a rispettare i requisiti minimi, cosa che l’aggiudicataria nel caso in esame ha fatto, dichiarando la conformità dei suoi mezzi alle specifiche del capitolato (es. pista di pulizia, capacità batteria) e tali dichiarazioni sono state considerate veritiere dalla stazione appaltante essendo mancata una valida e fondata prova contraria.
Si tratta di una pronuncia certamente molto utile a ricordarci che la Stazione Appaltante non è tenuta a compiere accertamenti tecnici "invasivi" o a richiedere campionature durante la gara se il disciplinare non lo prevede espressamente, potendo fare affidamento sulle dichiarazioni dell'offerente, la cui veridicità sarà testata alla consegna della fornitura.