MDR le sanzioni per gli operatori
Whitepaper promosso da Aboutpharma
Autori: Studio legale Stefanelli&Stefanelli - team Dispositivi Medici
Edizione aggiornata a febbraio 2023
L’art. 6 comma 1 del Regolamento UE 745/2017 ha sciolto ogni dubbio sul fatto che sia ammessa la vendita on line di dispositivi medici.
Articolo 6 Vendite a distanza comma 1:
“Un dispositivo offerto a una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione mediante i servizi della società dell'informazione, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, è conforme al presente regolamento”.
Il Regolamento non fornisce alcuna ulteriore indicazione.
Non sono presenti al momento norme nazionali o linee guida che limitino o disciplinino, ad esempio, i canali utilizzabili; è pertanto possibile vendere on line sia tramite siti di e-commerce proprietari del fabbricante, del distributore o dell’importatore sia tramite market place. Non è prevista neppure la necessità di chiedere ed ottenere un’apposita autorizzazione ministeriale, come avviene per i farmaci ed è possibile vendere on line anche dispositivi per uso professionale.
La vendita on line è ammessa tanto nei confronti di persone giuridiche quanto in favore di persone fisiche senza alcuna distinzione tra operatori professionisti o consumatori.
La vendita on line è disciplinata in Italia, in via generale, dal D.lgs. 70/2003 di recepimento della Dir. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; ove però il destinatario dell’offerta sia un consumatore entra in gioco anche il Codice del consumo (D.lgs. 206/2005).
Il soggetto economico che intenda vendere on line dovrà quindi avere ben chiaro se si sta rivolgendo ad un professionista piuttosto che ad un consumatore.
Avere chiaro sin da subito il pubblico di riferimento sarà dunque fondamentale per redigere le condizioni di acquisto dei prodotti correttamente, evitando di incorrere nella nullità del contratto stipulato con il consumatore, ma anche per progettare correttamente l’architettura del sito di e-commerce.
Altrettanto importante sarà stabilire, sulla base delle istruzioni d’uso, a quale pubblico, professionisti o consumatori, è destinato il DM.
Se il dispositivo è indicato per un uso professionale sarà opportuno costruire il sito in modo da impedire o quantomeno limitare la possibilità che un consumatore possa acquistare il prodotto, ad esempio prevedendo la creazione di aree riservate, la dichiarazione da parte dell’acquirente di essere un operatore sanitario, la pubblicazione di disclaimer che chiariscano che un particolare DM è utilizzabile solo da professionisti sanitari.
Nella costruzione del sito di e-commerce il proprietario del sito dovrà tenere in considerazione gli obblighi derivanti dal GDPR al fine di garantire il rispetto dei principi del trattamento, tra cui quello di privacy by design e by default.
Il sito di e-commerce dovrà rispettare anche la normativa in tema di pubblicità; sul punto l’UE interviene per la prima volta in materia di pubblicità di dispositivi medici con l’art. 7 MDR
Rileviamo però che la Circolare del Ministero della salute del 12/11/2021 ha ribadito l’applicabilità dell’art. 21 del D.lgs. 46/97 e la bozza del decreto di attuazione della legge delega n. 234 del 22/4/2021 approvata il 5/5/2022 prevede
Ancora l’art. 6, comma 4, del Regolamento UE 745/2017 prevede che
Per motivi di protezione della salute pubblica, uno Stato membro può imporre che i prestatori di servizi della società dell'informazione, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, cessino le proprie attività.
Tale disposizione trova applicazione interna sempre nella bozza del decreto di attuazione della legge delega n. 234 del 22/4/2021, che all’art. 24 (Offerta in vendita a distanza dei dispositivi medici) prevede
La vigilanza è affidata al Ministero della Salute in collaborazione con i N.A.S. e i provvedimenti attuati dai NAS.
Rimangono però molte questioni aperte tra cui quella di come rispettare gli obblighi del fabbricante e del distributore in tema di sorveglianza.
L’MDR si pone come obiettivo quello di “garantire il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medici, prendendo come base un livello elevato di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori (Considerando 2)”; al fine di migliorare la salute e la sicurezza uno dei punti chiave individuati dal Regolamento è il rafforzamento della vigilanza e della sorveglianza del mercato nonché l’introduzione di disposizioni che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici.
In tema di sorveglianza del mercato l’MDR ha introdotto obblighi stringenti in capo sia ai fabbricanti che ai distributori; sul punto richiamiamo i nostri approfondimenti nel Whitepaper “MDR e operatori economici: nuovi compiti e responsabilità” scaricabile qui
La vendita on line potrebbe rendere i compiti di sorveglianza difficoltosi.
L’esigenza di tutela della salute e gli obblighi imposti a fabbricanti e distributori potrebbero giustificare il ricorso ad accordi contrattuali tra le parti volti a selezionare distributori che offrano determinate garanzie di qualità dei propri canali di vendita, anche on line. Ovviamente tali accordi dovrebbero essere attentamente vagliati per non incorrere nella violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.