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Le ultime novità dell’Adunanza Plenaria sul diritto d’accesso difensivo

24/03/2021

Cons.St., Adunanza Plenaria, 18/03/2021, n. 4

Torna a pronunciarsi l’Adunanza Plenaria in materia di diritto d’accesso c.d difensivo, questa volta per individuare il giusto significato da attribuire al concetto di “corrispondenza” e “colleganza” che deve sussistere tra l’istanza d’accesso e la documentazione oggetto della richiesta d’ostensione.

Sul punto, ad avviso della Sezione rimettente, la giurisprudenza delle singole Sezioni susseguitasi nel tempo non poteva dirsi unanime, in quanto un primo orientamento aveva proposto un’interpretazione estensiva dell’istanza d’accesso difensivo secondo cui era sufficiente che la documentazione richiesta avesse solo “attinenza” con il processo (in termini Cons.St. n. 6444/2018), mentre un secondo indirizzo giurisprudenziale aveva invece elaborato una valutazione ben più rigorosa (ex multis Cons.St. n. 2472/2014).

Doveroso, dunque, l’intervento dell’Adunanza Plenaria che, in sintesi, ha statuito i seguenti principi di diritto:

  1. in materia di accesso difensivo, ai sensi dell’art. 24 co. 7 L. n. 241/1990 si deve escludere che nell’istanza d’accesso sia sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate “esigenze probatorie e difensive”, siano esse riferite ad un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto deve passare attraverso un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare;
  2. la P.A. detentrice del documento ed il giudice amministrativo del giudizio d’accesso tuttavia non devono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza e sulla decisività del documento richiesto dell’eventuale giudizio instaurato, salvo il caso di una evidente ed assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive;
  3. ai fini poi del bilanciamento tra diritto d’accesso difensivo e la tutela della riservatezza, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) e quello della parità di rango (riferito ai dati c.d. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico.

Risulta chiaro, dunque, l’approdo ad una interpretazione rigorista del requisito del “collegamento” tra la situazione legittimante e la documentazione richiesta, la cui analisi impone un’attenta valutazione anche della motivazione che la pubblica amministrazione ha adottato nel provvedimento con cui ha accolto o respinto l’istanza d’accesso