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L'ospedale risponde della diagnosi sbagliata anche se il medico non e suo dipendente
TRIBUNALE DI MODENA, SEZIONE PRIMA CIVILE, SENTENZA N. 1271/08, DEPOSITATA IL 25 AGOSTO
In caso di danni a terzi nell'erogazione delle prestazioni di cura, la struttura sanitaria e responsabile sotto un duplice profilo.
Cio in ragione della natura contrattuale del rapporto in essere con il paziente danneggiato, che la espone, ai sensi dell'art. 1218 c.c., a responsabilita per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonche, ai sensi dell'art. 1128 c.c., della responsabilita dell'operato dei propri collaboratori, pacificamente qualificati come suoi "ausiliari necessari" nell'esecuzione delle prestazioni in adempimento del contratto di cure.
Piu in specifico, la struttura e sempre chiamata a rispondere del fatto dei propri collaboratori, siano essi lavoratori subordinati o in regime di collaborazione libero-professionale, tutte le volte che sussista un collegamento tra la prestazione effettuata dal collaboratore e l'organizzazione aziendale della struttura.