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FORNITURE BENI: il trasporto non è mai subappalto (?)
Nelle gare di forniture, la consegna della merce al committente porta con sé una domanda ricorrente, tanto banale (in apparenza) quanto delicata (nella sostanza): il trasporto materialmente eseguito da un vettore terzo è da intendersi subappalto ?
Va dichiarato in gara o in fase esecutiva ?
La questione ha conseguenze tutt’altro che teoriche, in quanto qualificare erroneamente il rapporto può tradursi nella contestazione di un subappalto non autorizzato nonchè incidere, indirettamente, sulla verifica dei costi della manodopera indicati in offerta.
Il TAR Milano offre una ricostruzione utile della questione.
La vicenda riguardava una gara avente ad oggetto la fornitura e consegna di prodotti chimici e l’aggiudicataria dichiarava in gara di non ricorrere al subappalto ma, in fase esecutiva, non effettuava direttamente il trasporto in quanto s’avvaleva, stabilmente, di un Vettore in base ad un contratto stipulato prima dell’indizione della gara stessa.
Un concorrente impugnava l’aggiudicazione sostenendo, tra i vari motivi di ricorso, anche il subappalto di trasporto-merci non dichiarato dall’aggiudicataria, ma il TAR respingeva l’impugnazione e, relativamente alla mancata dichiarazione di subappalto, chiariva come, in un appalto per la fornitura, la consegna dei beni è una prestazione accessoria (implicita), da eseguirsi a carico del venditore (aggiudicatario della gara), il quale tuttavia o è dotato di una propria struttura per la consegna-merci, oppure s’affida stabilmente ad una società di trasporti.
In altri termini, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto ‘pubblico’ di forniture, il trasporto è una prestazione eseguita da soggetto diverso dall’appaltatore ma in forza di un contratto di servizi, che solitamente non è firmato in vista dell’esecuzione di detto appalto ma che lega il Fornitore al Vettore con un rapporto continuativo.
Si configura quindi, ai fini pubblicistici, il cd. ”contratto continuativo di cooperazione” ex art. 119, comma 3 lett. d) D.Lgs.n. 36/2023, che non configura un’ipotesi di subappalto, ciò in quanto la prestazione del vettore (trasporto) è resa non in favore del committente ma dell’affidatario, che la inserisce nella propria organizzazione d’impresa.
Da quanto sopra esposto, tuttavia, deriva una linea operativa abbastanza chiara e non un’esenzione generalizzata del ‘trasporto’ dalla disciplina del subappalto.
Non basta infatti qualificare il rapporto come “contratto continuativo”, in quanto la cautela deve spostarsi a monte e, dunque, verificare che i contratti siano effettivamente continuativi ed anteriori alla gara, conservarne all’uopo la documentazione capace di dimostrarne l'utilizzo anche per altre commesse e accertare che l'attività del vettore rimanga realmente accessoria rispetto alla prestazione principale.