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TETTI DI SPESA PER LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE: CRITERI PER RISOLVERE UNA ANNOSA QUESTIONE.

15/04/2012

Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria; Sent. n. 3 del 12.04.2012

Molto attesa la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sui tetti di spesa.

La questione infatti ha visto negli anni contrapporsi sentenze che hanno in pieno legittimato la fissazione dei tetti di spesa nel corso dell'anno con effetti retroattivi, a sentenza che invece si sono mosse nell'alveo di una maggiore tutela della posizione delle strutture private.

Ora il Consiglio di Stato interviene a fare chiarezza.

I tetti di spesa - osservano i giudici - sono in via di principio indispensabili, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.

Infatti la natura vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie e strettamente collegata alla necessita che l'attivita dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga all'interno di una effettiva pianificazione finanziaria: in questo senso la fissazione dei tetti di spesa rappresenta un adempimento ineludibile per attingere legittimamente alle risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.

In linea di principio poi la programmazione andrebbe effettuata in via preventiva: la presenza pero di tempi procedurali non comprimibili legittima secondo il Consiglio di Stato la fissazione anche in corso d'anno con effetto retroattivo.

Ove pero cio si verifichi - e qui sta l'aspetto piu interessante della sentenza - l'esercizio del potere di programmazione dovra tener conto nono solo della esigenza di bilanciare il contenimento della spesa con la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate ma anche con "l'interesse degli operatori privati ad "agire con un logica imprenditoriale" sulla base di un quadro, nei limiti del possibile, "certo e chiaro circa le prestazioni remunerabili e le regole applicabili".

Sotto tale aspetto il Consiglio di Stato si spinge poi a chiarire che la "tutela delle legittime aspettative" si configura ove gli stessi possano "fare affidamento quanto meno sull'ultrattivita dei tetti gia fissati per l'anno precedente, salve le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie".