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Il termine di impugnazione del provvedimento d'aggiudicazione decorre solo dalla piena cognizione degli atti di gara
Continua ad essere al centro di interessanti pronunce da parte del Consiglio di Stato la questione dell’individuazione dell’esatto termine per impugnare una gara.
Con la recente sentenza del 28/10/2019 la V° sezione pone in giudizio detta questione, già affrontata dalla precedente 20/9/2019 n. 6251 e commentata in un precedente articolo, relativa all’individuazione dell'esatto momento da cui far decorrere il termine per l’impugnazione del provvedimento d’aggiudicazione qualora il soggetto leso dichiari di aver avuto effettiva conoscenza degli atti della procedura e dei relativi vizi solamente a seguito dell’accesso ai documenti di gara.
In questa sede il giudice d’appello specifica chiaramente che, qualora la comunicazione d’aggiudicazione non specifichi le ragioni di preferenza dell’offerta del vincitore (o non sia accompagnata dall’allegazione dei verbali di gara) e, comunque, in tutti quei casi in cui si renda indispensabile la conoscenza degli elementi tecnici dell’offerta dell’affidatario per aver chiare le ragioni di preferenza della P.A., l’impresa concorrente può richiedere di accedere agli atti della procedura.
In tal caso allora la Stazione appaltante avrà i 15 giorni (previsti dal comma 2 dell’art. 76 D.lgs. 50/2016) per comunicare le ragioni dell’aggiudicazione su istanza dell’interessato, ed è quindi solo da detto termine che inizieranno a decorrere correttamente i 30 giorni di tempo per proporre ricorso (non prima).
Qualora poi, come nel caso oggetto della sentenza in commento, la P.A. appaltante rifiuti illegittimamente l’accesso, o tenga comportamenti dilatori che non consentano l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine impugnatorio allora non inizia a decorrere e il potere di impugnare dell’interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si “consuma”.
Ciò in quanto si deve generalmente ritenere che il termine di impugnazione cominci a decorrere solo dal momento in cui l’interessato abbia avuto “piena” ed effettiva cognizione degli atti della procedura, del loro contenuto dispositivo e della loro effettiva lesività.
Per questo motivo, nel caso in esame la Corte ha rigettato l’eccezione di tardività del ricorso proprio perché la decorrenza del termine di 30 giorni per l’impugnazione del provvedimento non andava valutato dalla comunicazione della semplice avvenuta aggiudicazione, bensì dal momento in cui il ricorrente era riuscito ad ottenere la conoscenza delle specifiche ragioni di preferenza dell’offerta dell’aggiudicataria, ossia dalla data di rilascio dei documenti richiesti con apposita domanda di accesso.
Alla luce di queste considerazioni, quindi, proporre un’istanza di accesso (che non costa nulla) permette ragionevolmente di poter guadagnare tempo per la proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione.