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Da quando decorre realmente il termine per impugnare l’aggiudicazione?

18/10/2019
Fabio Caruso
Cons. Stato, V, 20/9/2019 n. 6251

La sentenza in commento affronta lo spinoso tema dell’esatta individuazione del momento da cui decorre il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.

Ci si riferisce al caso - piuttosto ricorrente - in cui il soggetto dichiari di avere avuto conoscenza degli atti della procedura (e degli eventuali vizi ad essi collegati) non dalla semplice comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, bensì solamente a seguito del successivo accesso alla documentazione di gara.

Nel caso in questione il Giudice di 1° grado aveva ritenuto irricevibile il ricorso poiché notificato oltre il termine di 30 giorni ex art. 120, comma 5 C.P.A., che a sua volta rimanda alla ricezione della comunicazione ex art. 79 D.Lgs.n. 163/2006 (disposizione ora abrogata e sostituita dal “nuovo” art. 76 D.Lgs. 50/2016).

In particolare, veniva ritenuta decisiva dal TAR la circostanza che la ricorrente (gestore uscente del servizio) avesse potuto acquisire la “piena conoscenza” degli atti lesivi ben prima dell’accesso consentito, ovvero attraverso una serie di “elementi indiziari” (quali l’interruzione del rapporto di lavoro con i lavoratori, la dismissione degli automezzi prima impiegati nell’appalto ecc.), senza quindi la necessità di dover attendere la formalizzazione del provvedimento d’aggiudicazione per poter contestare.

Il Consiglio di Stato ha però accolto l’appello della concorrente, chiarendo come il nuovo art. 76 D.Lgs. 50/2016 preveda – a differenza del precedente Codice appalti – due distinte ed autonome forme di comunicazioni relative alle gare d’appalto

  • la prima, contenuta al comma 2°, ad istanza di parte e formulata per iscritto, in cui l’amministrazione comunica entro 15 giorni dalla richiesta “le caratteristiche ed i vantaggi dell’offerta selezionata ed il nome dell’aggiudicatario”.
  • la seconda, contenuta al comma 5°, che avviene d’ufficio ed entro 5 giorni, in cui invece la P.A. si limita a comunicare l’aggiudicazione a tutti i soggetti (anche esclusi) che hanno partecipato alla gara.

In nessuno dei due casi, tuttavia, è più previsto per legge (come invece lo era nel precedente Codice appalti) che la P.A. appaltante sia obbligata a comunicare le ragioni/motivazioni sulla scelta del contraente ovvero, in alternativa ad allegare i verbali della procedura.

Ciò significa che, nel caso in cui l’amministrazione non provveda a comunicare d’ufficio entro 5 giorni (ai sensi del comma 5° dell’art 76) dall’aggiudicazione anche le relative motivazioni, il termine d’impugnazione NON può decorrere da detta data ma da quella successiva ovvero entro i 15 gg. dall’aggiudicazione in cui la P.A. (ex comma 2° dello stesso art. 76) deve trasmettere le motivazioni dell’aggiudicazione.

In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, il termine d’impugnazione NON scade decorsi 30 gg. ma si deve intendere automaticamente prorogato di ulteriori 15 giorni per permettere l’accesso agli atti e quindi decorre dall’effettiva conoscenza della documentazione di gara.