Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
IL TAR LAZIO SPAZZA VIA I LIMITI ALLA PUBBLICITA' SANITARIA
Dopo appena una settimana dall’udienza di discussione (25 marzo 2015) il TAR Lazio pubblica l’attesa sentenza sulla pubblicità sanitaria.
Confermato l’impianto giudico dell’AGCM, diminuita la sanzione a carico della FNOMCeO.
In altre parole i giudici del TAR hanno ritenuto, identicamente a quanto affermato dall’AGCM nel provvedimento 4 settembre 2014, che il Codice di Deontologia Medica abbia illegittimamente introdotto dei limiti alla pubblicità sanitaria non compatibili con il quadro normativo attuale.
Le diverse discipline intervenute in materia (Ln. 248/2006, ln. 148/2011, DRP 137/2012) hanno infatti liberalizzato la pubblicità sanitaria stabilendo che la stessa deve solo rispondere ai criteri di correttezza , non ingannevolezza e trasparenza.
Altri limiti non sono ammissibili.
Ne consegue che:
sulla base delle norme primarie applicabili e dei principi comunitari vigenti in materia, sia la pubblicità promozionale che la pubblicità comparativa sono lecite, e non possono essere vietate, laddove prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà
Identiche valutazioni per i generici criteri di “prudenza” “pertinenza” e “funzionalità” che nel Codice Deontologico 2014 hanno sostituito il criterio del decoro della professione.
Sanciscono in fatti i giudici che il nuovo codice
pur abbandonando il criterio del “decoro” quale parametro di valutazione dei messaggi pubblicitari, continua a utilizzare, al secondo comma dell’art. 54, una serie di parametri, alcuni dei quali molto generici e comunque non previsti dalla vigente normativa, potenzialmente idonei a produrre il medesimo effetto di una applicazione restrittiva della concorrenza, in precedenza riconducibile al richiamo al concetto di "decoro professionale".
Vedremo ora se la FNOMCeO deciderà di impugnare oppure se la sentenza diverrà definitiva con obbligo di cambiare di nuovo il Codice allargando le maglie della pubblicità.