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TAR CAMPANIA- Autorizzazione all’installazione di apparecchiature RM, vince il silenzio-assenso
L’ASL di Salerno respingeva l’istanza da parte di una struttura sanitaria di diagnostica medica finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di un’apparecchiatura per diagnostica e risonanza magnetica nucleare. Il legale rappresentante della struttura impugnava il provvedimento di non autorizzazione dinanzi al TAR Campania perché emesso nonostante fosse decorso, ormai, il termine vincolante previsto dal ricevimento dell’istanza d’installazione dell’apparato. Il Tribunale Amministrativo della sezione distaccata di Salerno ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Per le apparecchiature adibite a RM, infatti, in quanto disciplinate dal DPR 8 agosto 1994 n. 542, la domanda di autorizzazione all’installazione, previa valutazione di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale, dev’essere presentata all’autorità sanitaria regionale o provinciale competente . L’art. 5 precisa inoltre che dall’omessa emissione del parere entro il termine prescritto di sessanta giorni scaturiscano gli effetti di un provvedimento positivo implicito. Pertanto, salva la possibilità di rimuovere in sede di autotutela e ricorrendone le condizioni di legge, è sempre illegittimo il provvedimento negativo espresso dell’autorità competente se emanato in data successiva all’intervenuta formazione del silenzio-accoglimento. Scaduto il termine autorizzazione concessa.