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Supera il vaglio di legittimità la pre-individuazione nella lex specialis dell’unico prodotto sul mercato idoneo all’interesse perseguito
Tar Sicilia, Sez. I, 29/08/2025, nr. 2003
Con la sentenza qui attenzionata il Tar Sicilia si pronuncia su una questione già ampiamente affrontata dalla giurisprudenza, quella cioè del c.d. “bando fotocopia”, ma lo fa in un ambito di peculiare interesse, quale quello dell’approvvigionamento di vaccini per la campagna di immunizzazione Regionale siciliana.
Con il ricorso sottoposto al vaglio del Tar, una società operante nel settore delle formulazioni vaccinali contestava la legge di gara nella parte in cui veniva riservato uno dei lotti in gara al vaccino pneumococcico coniugato 20-valente prodotto da un solo operatore del mercato di riferimento. Tale opzione veniva attivata dalla stazione appaltante in ragione della circostanza che da una preliminare consultazione del sito AIFA era emerso che vi fosse un unico prodotto con principio attivo, forma farmaceutica, dosaggio e unità di misura conformi a quelli necessitati e che il medesimo fosse anche il più tecnologicamente avanzato.
Il ricorrente sosteneva che la Centrale di Committenza, ammettendo la sola offerta del vaccino pre-individuato avrebbe di fatto avviato una trattativa privata con il produttore aggiudicatario in assenza dei presupposti di legge e realizzato una evidente violazione del principio di concorrenza e apertura del mercato.
Secondo la tesi difensiva, la chiusura del mercato a monte era del tutto ingiustificata considerando che i fornitori di un prodotto corrispondente a quello richiesto erano invece almeno due.
La ricostruzione, tuttavia, non ha convinto i giudici i quali, nel dichiarare il ricorso infondato, hanno obiettato la mancata esibizione da parte del ricorrente di prove utili a demolire la scelta dell’amministrazione di acquistare il prodotto in questione, nonché l’assenza di apposite dimostrazioni sulla perfetta equivalenza del proprio prodotto a quello selezionato, risultante quello con la più alta copertura sierotipica in commercio.
In sostanza, i Giudici siciliani tuonano sulla necessità che contestazioni afferenti alla sussistenza di un bando fotocopia con clausole che limitano la concorrenza e individuano il prodotto di un solo operatore, possano ritenersi fondate solo ove siano corredate da ulteriori deduzioni circa l’equivalenza del proprio prodotto. Ciò vale a maggior ragione qualora la scelta prudenziale di rifornirsi del solo vaccino più aggiornato e idoneo alla maggiore copertura dei ceppi della malattia, ricade nell’ambito delle scelte discrezionali insindacabili della S.A e sia comunque fondata sui pareri tecnici delle autorità competenti.
Un monito chiaro, dunque, per chi si appresta a contestare clausole immediatamente escludenti perché precostitutive di una posizione di vantaggio nei confronti di un’impresa che produce, in via esclusiva, il prodotto selezionato: affinché la scelta sia sindacabile dal giudice, il ricorrente deve assolvere all’onere della prova sia rispetto ai profili di abnormità della scelta della P.A, sia rispetto alla equipollenza del proprio prodotto escluso.