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Suddivisione in lotti: il Consiglio di Stato delimita i contorni applicativi dell’art. 51
Consiglio di Stato, sez. V, 15/02/2023, n. 1607
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ribadisce il carattere generale della disposizione che stabilisce la suddivisione in lotti funzionali quale regola diretta a favorire la partecipazione alle gare pubbliche di piccole e medie imprese, oltre che funzionale alla tutela della concorrenza.
La possibile deroga al principio stabilito all’art. 51 del D.lgs. 50/2016 è difatti legittima solo in presenza di giustificati motivi, che devono essere puntualmente segnalati in adeguata motivazione, da inserire nel bando o nella lettera d’invito.
Pertanto, la scelta della stazione appaltante di non suddividere la procedura di gara in lotti, pur rappresentando espressione di discrezionalità amministrativa, non può tramutarsi in una scelta irragionevole ed arbitraria, ma deve conformarsi a principi di proporzionalità ed effettuarsi nel rispetto di un concreto bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Allo stesso modo, la deroga alla regola di suddivisione in lotti può ritenersi ammissibile:
- qualora l’amministrazione la colleghi ad una giustificazione pienamente ragionevole;
- se la deroga sia desumibile mediante espressa previsione corredata da specifica motivazione.
Nel caso in esame risultavano disattese ambedue tali condizioni.
In primis, appariva assolutamente pretestuosa la motivazione fornita dalla stazione appaltante a sostegno della scelta di affidare l’appalto ad un unico operatore.
A detta della S.A., ciò avveniva per ragioni di omogeneità e unitarietà dello svolgimento del servizio sull’intero territorio nazionale. Ma a fronte di un servizio da espletarsi per oltre il 90% nell’ambito del territorio regionale e per il quale sarebbe stata sufficiente una licenza individuale di tipo A2, non appariva ragionevole che la legge di gara subordinasse la partecipazione alla titolarità della licenza individuale speciale di tipo A1 per le notifiche in ambito nazionale.
In secondo luogo, appariva evidente l’assenza di motivazione, se si considera che il bando impugnato non conteneva alcun riferimento in ordine all’omessa suddivisione dell’appalto in lotti, né tale aspetto poteva evincersi dai restanti atti di gara.
A fronte degli argomenti avanzati dall’appellante sulla presunta legittimità dell’integrazione motivazionale postuma del provvedimento, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato il principio secondo cui la motivazione non può essere validamente integrata in giudizio.
Ciò significa che la carenza motivazionale rispetto alla scelta di non procedere con la suddivisione in lotti non può essere superata in alcun modo e non sussisteva comunque alcun elemento di fatto tale da esonerare dall’obbligo la stazione appaltante.
In conclusione, la suddivisione di una procedura di gara pubblica in lotti funzionali costituisce principio cardine delle procedure ad evidenza pubblica, rispondente all’esigenza di consentire la massima apertura del mercato.
La deroga a tale principio è possibile solo in virtù di specifiche ragioni funzionali allo scopo perseguito e che palesino un reale bilanciamento degli interessi coinvolti, da esplicitarsi nello stesso bando o, comunque, nel complesso degli atti di gara.