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SPENDING REVIEW: i rinnovi delle Convenzioni violano la normativa comunitaria

22/04/2014

In una controversia relativa all'estensione delle convenzioni CONSIP in forza del disposto della cd. “2° Spending Review” il Consiglio di Stato ne conferma la piena vincolatività (in quanto la prescrizione di cui all'art. 1, comma 23° del D.Lgs.n. 95/2013, secondo cui “agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo”, dev'essere interpretata nel senso che alle Amministrazioni sanitarie trova applicazione solo l'art. 15 del medesimo D.Lgs.), ma ne divieta l'applicazione ai rinnovi.

In altri termini il giudice di 2° grado configura una violazione del diritto comunitario nel caso delle proroghe disposte dalla 2° Spending Review ove prevede che “le quantità ovvero gli importi massimi complessivi [delle convenzioni CONSIP] sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla di esaurimento della convezione stessa [.] la durata delle convenzioni [.] è prorogata [.] a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria” (art. 1).

La normativa in parola infatti, secondo il Consiglio di Stato, configurerebbe una vera e propria “trattativa privata” ovvero, piu' correttamente, una procedura negoziata - con o senza pubblicazione del bando – totalmente al di fuori dei casi espressamente previsti dagli artt. 30 e 31 della Direttiva comunitaria 20054/18/CE, legittimando la normativa comunitaria eventuali rinnovi ma solo nell'ipotesi in cui il loro importo sia già previsto (ed indicato) nel bando di gara.

Pertanto il rinnovo ex lege delle convenzioni CONSIP si pone in palese violazione del diritto comunitario, e la natura provvisoria ed emergenziale delle norme della spending review non è sufficiente a giustificare tanto la violazione della normativa CE quanto le le regole generali in materia di tutela della concorrenza.