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SPENDING REVIEW – “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

10/05/2012

Decreto-Legge 7/5/2012, n. 52

Tanto clamore sulla stampa nazionale ha sortito l'adozione del D.L.n. 52/2012, che il governo ha approvato nel tentativo di dare un ulteriore taglio alla spesa pubblica. Lo scopo del decreto e infatti quello di "revisionare i programmi di spesa" nonche "ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi" (art. 1) e, per realizzare cio, si e proceduto in primo luogo a nominare un Commissario straordinario, il cui compito e quello di "definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche" (art. 3), ricomprendendo in detta categoria tutte le amministrazioni statali (Ministeri), gli enti locali (Regioni, Province e Comuni), le amministrazioni scolastiche e sanitarie (UU.SS.LL. ed Aziende sanitarie) nonche tutte le societa a partecipazione pubblica (diretta o indiretta), con l'unica esplicita esclusione della Presidenza della Repubblica, della Camera, del Senato e della Corte Costituzionale. Il potere di cui gode il Commissario straordinario e molto ampio, in quanto puo sospendere, revocare o annullare le procedure di gara non in linea con le sue determinazioni di spesa, nonche segnalare alle amministrazioni interessate le misure da adottare ed i termini entro cui provvedervi (art. 5). Molto interessante e poi quanto previsto all'art. 7, che stabilisce come tutte le amministrazioni - fermo restando la loro possibilita d'adottare le convenzioni Consip ovvero utilizzare "i suoi parametri prezzo- qualita come limiti massimi" (configurandosi, in caso contrario, una causa di responsabilita amministrativa del funzionario nonche un profilo di danno erariale ex art. 26, comma 3, L.n. 488/1999) - possano indire proprie gare ma con l'espresso obbligo d'adottare parametri prezzo-qualita "migliorativi" rispetto a quelli Consip. Viene poi riconosciuto l'importante ruolo di banca- dati di tutte le informazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici tenuto dall'Autorita di Vigilanza (art. 8), mentre all'art. 9 viene introdotta all'art. 11, comma 10-bis, lett. b) del D.Lgs.n. 163/06 una nuova causa di mancata applicazione del termine sospensorio (standstill) - i 35 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione fino alla firma del contratto - nel caso d'acquisto di beni tramite M.E.P.A (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Infine viene introdotta una modifica al Regolamento al Codice appalti agli art. 120, comma 2 e 283, comma 2 D.P.R. n. 207/2010, prevedendo in entrambi i casi l'obbligo, per legge, d'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche delle concorrenti per procedere alla verifica del loro contenuto (in ossequio a quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28/7/2011, n. 13), con espressa previsione d'applicazione di detto nuovo obbligo anche per le gare gia in corso.