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SPECIFICHE TECNICHE: l’illegittima indicazione in una lex specialis puo essere contestata anche da un operatore economico non partecipante
Cons.Stato III°, 26/11/2013,n. 5613
Una stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per l'affidamento di un determinato servizio ma, visto che la gara era andata deserta, si disponeva ad indire una procedura negoziata che terminava con l'affidamento del servizio ad una società che utilizzava specifiche apparecchiature; una società costruttrice d'apparecchiature analoghe a quelle utilizzate dall'aggiudicataria decideva allora d'impugnare tale affidamento, sul presupposto che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica previsti dalla procedura negoziata risultassero del tutto inadeguati. Si difendeva l'amministrazione deducendo come la ricorrente non avesse partecipato alla procedura e come pertanto non risultasse legittimata ad impugnare una gara a cui non aveva concorso. Il Consiglio di Stato, investito della vicenda, pur nella consapevolezza non solo che la ricorrente non aveva concorso alla procedura, ma come neppure “avrebbe interesse a farlo neanche nell'ipotesi in cui fossero accolte le censure preordinate all'annullamento del bando”, ciononostante, in quanto portatrice di una contestazione relativa all'erronea individuazione di corrette regole di gara (ovvero la valutazione di requisiti tecnici assolutamente sproporzionati), ha riconosciuta la sua piena legittimazione a contestare la lex specialis nonché a chiedere l'annullamento dell'intera gara.
In definitiva la sentenza in commento dimostra come possa impugnare una procedura anche il semplice operatore economico NON partecipante, qualora contesti la determinazione di specifiche tecniche troppo restrittive e/o criteri valutativi in contrasto con la massima partecipazione possibile alle gare pubbliche.