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SPECIFICHE TECNICHE: la P.A. appaltante non puo modificarle in corso di gara

27/03/2014

Una centrale di committenza regionale indiceva una gara per la fornitura di beni, che provvedeva poi ad aggiudicare ad una concorrente la cui offerta, tuttavia, non soddisfaceva pienamente le prescrizioni di gara.

Insorgeva la seconda classificata sostenendo che il prodotto aggiudicato non fosse idoneo per tutti gli scopi previsti dalla lex specialis ed, a suffragio di tale contestazione, segnalava come la stessa centrale di committenza avesse proceduto, in corso di gara e dopo apposita indagine presso tutte le PP.AA. regionali, a “stralciare” una quota del fabbisogno inizialmente stimato di detto prodotto, in quanto ritenuto non sicuro per un determinato utilizzo.

Il TAR periferico, avanti a cui veniva posta la questione, accoglieva il ricorso proprio in quanto riteneva il prodotto aggiudicato non corrispondente alle specifiche tecniche richieste, ma la sentenza veniva impugnata ed il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR, ha evidenziato come la P.A. appaltante abbia ingiustificatamente modificato, in fase di valutazione, la precisa richiesta di gara in quanto ha escluso alcuni ambiti d'utilizzabilità del prodotto poiché quello offerto dall'aggiudicataria non avrebbe garantito sufficienti margini di sicurezza.

Così operando, tuttavia, la stazione appaltante ha inciso ingiustificatamente sul principio della par condicio, in quanto gli altri concorrenti avevano invece offerto prodotti correttamente utilizzabili per tutti gli usi richiesti in gara.

In conclusione, dunque, pregia annotare come le disposizioni tecniche previste dalla stazione appaltante in sede di redazione della disciplina speciale di gara autovincolano la stessa P.A. che pertanto, in fase procedimentale, non può né modificarle né disattenderle, in caso contrario violando i principi concorsuali dell'evidenza pubblica.