Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO, LIMITI AL CONTROLLO DEL GIUDICE

16/03/2012

Cass. Civ. Sez. Lav., 24/05/2011 N. 11356

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione e intervenuta sull'annosa questione del giustificato motivo oggettivo di licenziamento; occorre brevemente ricordare come detta tipologia d'interruzione del rapporto lavorativo dev'essere correttamente ricondotta a fatti attinenti al datore di lavoro: per esempio una crisi aziendale, oppure la riorganizzazione delle maestranze ecc. e, proprio relativamente a questa seconda fattispecie, s'incentra la pronuncia che occupa..

Un lavoratore infatti, deducendo l'illegittimita del licenziamento comminatogli dal proprio datore di lavoro, chiedeva il reintegro sul posto di lavoro atteso che le sue mansioni, lungi dall'essere state soppresse (cosi come l'imprenditore aveva sostenuto nelle motivazione del licenziamento), in realta erano state suddivise - all'interno del medesimo comparto produttivo - a favore di altri lavoratori. Dopo un lungo percorso giudiziale della questione veniva investita la Cassazione ed i Supremi Giudici hanno stabilito che non e sindacabile, nei suoi profili di congruita, la scelta imprenditoriale di suddividere le mansioni di un lavoratore licenziato a favore di altri lavoratori, purche detta suddivisione derivi da un'effettiva riorganizzazione aziendale. Cio tuttavia non toglie, conformemente all'onere probatorio che incombe sul datore di lavoro, che lo stesso sia chiamato a dar prova concreta del fatto che il lavoratore licenziato non poteva essere reimpiegato in nessun altro comparto produttivo, non essendo sufficiente, a legittimare l'intervenuto licenziamento, la semplice considerazione che l'ufficio tecnico (in cui il lavoratore licenziato era impiegato) non aveva piu proceduto all'assunzione di nuovi dipendenti. Viene dunque affermato il principio secondo cui e possibile procedere ad un licenziamento se l'intenzione e quella di riorganizzare la forza-lavoro e le mansione affidate ai propri dipendenti, purche pero l'imprenditore, prima di procedere con la soppressione del posto di lavoro, indaghi in maniera precisa se quel determinato dipendente non possa effettivamente esser piu' reimpiegato in alcun diverso settore del comparto produttivo.