Il licenziamento a seguito del rifiuto del lavoratore di passare ad orario part-time non è ritorsivo, se motivato da concrete esigenze economico organizzative
Con la recente ordinanza n. 12244 del 3 maggio 2023 la Cassazione si è pronunciata su un tema di particolare complessità, ossia la natura ritorsiva del licenziamento a seguito del rifiuto del dipendente di accettare la riduzione dell’orario lavorativo, da un full time ad un part-time. Nel caso di specie, la dipendente, dopo aver opposto il proprio rifiuto alla proposta di variazione oraria, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo. Licenziamento successivamente impugnato poiché ritenuto ritorsivo.
Cass.Civ, Sez. Lav., 09/05/2023, n. 12244