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Soccorso “istruttorio” e “procedimentale”: differenze e possibilità d'applicazione alle offerte tecniche

08/09/2022
Fabio Caruso
Cons. Stato, Sez. V, 22/08/2022,  n. 7353

Il Giudice amministrativo è stato più volte chiamato ad esprimersi sui limiti entro cui la Commissione giudicatrice possa richiedere chiarimenti ai concorrenti in gara riguardanti la propria offerta tecnica/economica, senza che tali precisazioni si trasformino in realtà in un’effettiva (e quindi vietata) modifica del contenuto delle offerte stesse.

Infatti, mentre riguardo alla documentazione amministrativa trova oramai piena applicazione (salvo poche eccezioni) il c.d. “soccorso istruttorio”, con cui si consente al concorrente interessato di regolarizzare ed integrare dichiarazioni, documenti errati, incompleti o addirittura mancanti, l’art. 83 comma 9 del codice dei contratti prevede un espresso divieto all’applicazione di tale istituto con riferimento agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica.

Nel caso oggetto della pronuncia in esame, la procedura indetta dall’amministrazione riguardava l’affidamento della “consulenza ed assistenza nella gestione dei servizi informatici per la conduzione dei processi caratteristici di un'azienda che gestisce il servizio idrico integrato”, che veniva affidata all’esito di una prova “dimostrativa pratica” relativa al funzionamento del prodotto offerto, da eseguirsi nel contraddittorio con la commissione giudicatrice.

Nonostante tale “verifica dimostrativa” fosse stata prevista per tutte le ditte concorrenti in gara e con istruttoria appositamente fono-registrata, l’allora ricorrente contestava che all’aggiudicataria sarebbe stato concesso di “chiarire” alcuni specifici aspetti di natura tecnica, risultati oscuri proprio a causa dell’infelice formulazione della stessa offerta.

In questo modo la Commissione avrebbe quindi travalicato il confine tra chiarimento interpretativo e integrazione/modifica dell’offerta, poiché sarebbe stato consentito al concorrente (poi aggiudicatario) di concordare con l’amministrazione specifiche modalità operative del servizio, di fatto anticipando anche aspetti di natura economica all’interno della fase di valutazione delle offerte tecniche.

Mentre in primo grado il TAR Abruzzo accoglieva le istanze del secondo classificato, la pronuncia di primo grado veniva totalmente ribaltata in appello.

Ciò avveniva sulla base di alcuni precisi elementi di fatto:

  • La lex specialis aveva espressamente previsto l’inserimento di elementi di natura descrittiva riguardanti il progetto da offrirsi in gara;
  • La Commissione si era in realtà limitata ad approfondire proprio tali elementi tecnici, senza che ci fosse stata un’integrazione dell’iniziale proposta negoziale;
  • L’attività istruttoria e quindi la “dimostrazione pratica” era stata concessa a tutti i partecipanti, senza alcuna violazione della par condicio;
  • Non vi era stata alcuna reale commistione tra elementi tecnici ed economici, in quanto la busta economica non risultava al momento ancora aperta.

Partendo da tali presupposti, il Consiglio di Stato ha quindi chiarito la sostanziale differenza che intercorre tra “soccorso istruttorio” e c.d. “soccorso procedimentale”.

Infatti, quest’ultimo non determina alcuna attività di tipo correttivo o integrativo (vietate appositamente dalla normativa), ma solamente la richiesta di chiarimenti interpretativi finalizzati alla risoluzione di alcuni dubbi circa gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica.

In conclusione, sussiste la possibilità di esperire un procedimento di “soccorso istruttorio”, c.d. “procedimentale”, anche in relazione agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, nella misura in cui la richiesta della stazione appaltante sia finalizzata a ottenere dal concorrente chiarimenti che, senza assumere carattere integrativo dell’offerta, risultino esclusivamente mirati a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del medesimo concorrente (in tal senso si veda in senso conforme T.A.R. Lazio Sez. III quater, n. 10444/2022).