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SICUREZZA: il Committente puo essere responsabile delle carenze organizzative dell'appaltatore?

28/01/2015

Cass. Pen., sex. IV 36268/2014

La Sentenza in esame risulta interessante in quanto esprime il seguente principio di diritto: nella materia della sicurezza del lavoro e della prevenzione infortuni, la norma dettata dall'art. 7 D.Lgs 626/1994 (norma abrogata e ora sostituita dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 il quale obbliga il committente a verificare sempre  la idoneità tecnico-professionale delle ditte appaltatrici) ha la funzione di individuare le ipotesi in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l'appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche, nell'ottica di rafforzare la tutela dei beni giuridici della vita e della salute del lavoratore, non potendosi ritenere corretta l'interpretazione secondo la quale la verifica in merito all'idoneità tecnico-professionale debba intendersi limitata alle competenze tecniche dell'impresa appaltatrice.
In fatto era accaduto che il committente aveva affidato ad una società appaltatrice (straniera), all'interno di un cantiere italiano, lavori di carpenteria, di allestimento e saldatura relativi alla costruzione di una nave. L'infortunio era occorso nei confronti di un dipendente della impresa appaltatrice il quale era rimasto gravemente ferito nell'utilizzo di uno strumento di lavoro di proprietà del medesimo committente. A seguito dell'iter giudiziario veniva condannato, oltre al datore di lavoro  della ditta appaltatrice, anche il delegato alla sicurezza della società committente.
Ovviamente il fatto che l'infortunato stesse utilizzando uno strumento di proprietà della committente è fatto secondario rispetto alle motivazioni che hanno indotto i giudici a giungere a tale soluzione. La ragione di tale conclusione risiede nel fatto che la società committente si era limitata a verificare le idoneità tecnico-professionali della appaltatrice (ovvero se l'appaltatrice fosse in grado o meno di eseguire le lavorazioni per cui era stata assoldata) senza estendere la verifica alle eventuali carenze organizzative dell'appaltatore in tema di misure di sicurezza.
Non aveva la committente – ad esempio – verificato come l'appaltatore non avesse nominato un proprio RSPP (Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione), non si era preoccupata di tradurre il manuale del macchinario in utilizzo alla appaltatrice (la quale era società croata i cui dipendenti non parlavano la lingua Italiana), non aveva verificato che quel particolare lavoratore fosse adeguatamente formato nell'utilizzo del macchinario.
In buona sostanza le carenze dell'appaltatore ricadono anche sul committente ove questi non assolva al proprio obbligo di vigilanza e prima ancora di verifica. Viene dunque riconosciuta dalla Corte una sorta di culpa in eligendo che, insieme all'obbligo di vigilanza che ciascun datore di lavoro deve sempre assolvere, sancisce l'errato affidamento – a soggetto non idoneo – da parte del committente.