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SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO: FORMAZIONE VALIDA ANCHE SE FATTA DA UN COLLABORATORE
La Corte di Cassazione ha aggiunto un nuovo importante tassello al complicato mosaico della responsabilita del datore di lavoro per l'igiene e la salute dei dipendenti.
Il caso
Una imprenditrice romana e stata condannata in primo e secondo grado dai giudici di merito per non aver informato un suo operaio circa i rischi connessi all'installazione sul soffitto di alcuni punti luce. In particolare non aveva fatto cenno all'uso della scala a libro alta circa tre metri dalla quale, infatti l'uomo era caduto riportando gravi lesioni.
Secondo la difesa della datrice di lavoro il fatto non sussisteva, poiche ella non aveva in effetto informato il lavoro personalmente ma lo aveva fatto tramite un suo collaboratore, il rappresentante per la sicurezza aziendale.
Il giudizio della Corte di Cassazione
Ha accolto la tesi della datrice di lavoro la Corte di Cassazione precisando che :
i verbi adoperati dal legislatore nella cosiddetta legge 626 (provvedere e assicurare) indicano chiaramente che il datore di lavoro puo assolvere i suoi obblighi anche tramite terze persone competenti e in particolare attraverso le figure tipiche dei suoi collaboratori aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
La Corte ha anche precisato che la formazione prevenzionale deve essere impartita in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie; deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Nel caso in questione, tuttavia, la scala, ovvero l'attrezzatura utilizzata, non era per niente nuova e quindi il lavoratore avrebbe dovuto prevedere un rischio del quale era stato informato sin dall'inizio.