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SI PUO’ PASSARE DALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A QUELLA DEFINITIVA PER SILENZIO-ASSENSO ?
Consiglio Stato, IV, 26/3/2012, n. 1766
L'art. 12 del codice dei contratti pubblici stabilisce che l'aggiudicazione provvisoria e soggetta all'approvazione nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti e che, in mancanza, il termine e di 30 gg., decorso il quale l'aggiudicazione si intende approvata, prevedendo tuttavia - nel contempo - anche uno specifico obbligo per la P.A. di procedere all'emissione di un provvedimento espresso d'aggiudicazione definitiva. Pertanto, scaduti i 30 gg. dall'aggiudicazione provvisoria ed in assenza di un provvedimento espresso, l'emissione del provvedimento d'aggiudicazione definitiva diviene concretamente esigibile da parte del privato (attesa la natura vincolata di tale atto e l'inesistenza di poteri interdittivi della P.A.), ma cio tuttavia non esime dal ritenere che l'aggiudicazione definitiva, per essere valida, debba richiedere una manifestazione di volonta espressa da parte dell'Amministrazione procedente, senza la quale il contratto non puo essere ritenuto sottoscritto. Da tali considerazioni ne discende quindi, giocoforza, come l'aggiudicazione provvisoria non possa divenire definitiva in forza del cd. "silenzio-assenso", necessitando al contrario di un vero e proprio atto formale (un "provvedimento" della P.A.) ma che tuttavia, trascorsi 30 gg. senza alcun atto, l'aggiudicataria provvisoria ben possa formulare una richiesta giudiziale di obbligo a contrarre in capo alla medesima P.A. "inerte".