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SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA, STOP ALL’OBBLIGO DELLE LICENZE PREFETTIZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE GARE

20/01/2008

La Corte di giustizia ha stabilito come una normativa nazionale (italiana) che subordina l'esercizio delle attivita di vigilanza privata al rilascio di una licenza, peraltro concessa da ogni singola Amministrazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, rappresenta un'illegittima restrizione della libera prestazione di servizi (ai sensi dell'art. 49 CE) e, dunque, un'ingiustificata e sproporzionata violazione della liberta di stabilimento in ambito comunitario. Per tal motivo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/31), che impone il rilascio di licenze da parte del Prefetto ed, in tal modo, obbligando le imprese ad avere sedi operative in ogni provincia (ben 103 in Italia) in cui intendono svolgere la propria attivita, non puo piu' essere validamente richiesto in una procedura d'appalto per l'assegnazione dei servizi di vigilanza.

[Corte di Giustizia Europea , II° 13/12/2007, n. C-465/05]