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Sempre piu stretto il rapporto tra medico e casa di cura

28/07/2012

Corte Cass. 26 giugno 2012 n.10616

Per lungo tempo si è discusso sui profili di responsabilità della casa di cura in caso di erronea prestazione del medico; con la sentenza odierna si affronta il problema contrario: si configura responsabilità del medico se l’inadempimento è direttamente ascrivibile alla casa di cura? Qui di seguito il fatto: un uomo aveva subito un intervento chirurgico presso una struttura privata per correggere la deviazione del setto nasale. Durante la suddetta operazione, a causa del malfunzionamento del bisturi elettrico – il cui elettrodo era stato applicato sulla gamba destra del paziente – questi aveva riportato ustioni di terzo grado nella regione superiore dell’arto, con esiti cicatriziali di natura permanente. Sia il giudice di primo grado sia il giudice d’appello avevano riconosciuto al danneggiato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, condannando però in tal senso soltanto la Casa di cura e non invece il professionista che aveva materialmente eseguito l’intervento, argomentando a tal proposito che “… il medico non era in condizione di percepire il malfuzionamento del bisturi elettrico perché la parte ustionata, coperta dall’elettrodo, non era visibile …” ed inoltre che “…una preventiva verifica della funzionalità delle apparecchiature era inesigibile dal chirurgo, trattandosi di attività estranea alle sue competenze professionali …” nonché, in definitiva, che “… siffatto controllo spettava alla struttura …”. La nostra Cassazione – nell’accogliere il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Roma – ha affermato alcuni invece importantissimi principi in materia di responsabilità medico-sanitaria relativamente ai rapporti tra medico e casa di cura:

  1. In primo luogo ha affermato che “… pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l’uno tra il medico ed il paziente e l’altro tra il paziente e la Casa di cura, contratti aventi ad oggetto il primo prestazioni di natura professionale medica, comportanti l’obbligo di abile e diligente espletamento della prestazione chirurgica e/o terapeutica e il secondo prestazioni di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche …”;
  2. In secondo luogo, la Corte ha affermato che “… deve ritenersi consustanziale al dovere di diligente espletamento della prestazione l’obbligo del medico di accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività (…). Se è vero che la natura pacificamente contrattuale del rapporto che si instaura tra paziente, da un lato, e casa di cura privata o ente ospedaliero, dall’altro, comporta che la struttura risponde, ex art. 1218 cod. civ., non solo dell’inadempimento delle obbligazioni su di essa incombenti ma, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., anche dell’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario (…) e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso; il medico, a sua volta, in virtù della medesima norma (…) è responsabile dell’operato dei terzi della cui attività si avvale. Ne deriva che (…) il chirurgo ha un dovere di controllo specifico del buon funzionamento della stessa (da leggersi: apparecchiatura necessaria all’esecuzione dell’intervento), al fine di scongiurare possibili e non del tutto imprevedibili eventi che possano intervenire nel corso dell’operazione …”.

Dalla sentenza in commento emergono dunque profili di responsabilità ulteriori a carico del professionista operante presso una Casa di cura privata, chiamato non soltanto a svolgere con diligenza, prudenza e perizia la propria prestazione, ma altresì gravato dell’onere di verificare l’idoneità della struttura stessa nonché della strumentazione utilizzata per l’esecuzione della prestazione medesima. Ne consegue inoltre che, laddove l’evento di danno sia imputabile a negligenza, imperizia o imprudenza di uno dei membri dell’équipe cui fa capo il professionista che in concreto pone in essere l’intervento chirurgico, sarà comunque quest’ultimo a dover essere gravato della relativa responsabilità, ex art. 1228 cod. civ.