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Segnalazioni ANAC e RTI: opportuno specificare le imprese del raggruppamento direttamente gravate
La pronuncia in commento risulta di particolare interesse vista la portata innovativa della tesi enucleata dal Massimo Consesso.
Secondo quest’ultimo la notizia di una risoluzione contrattuale intervenuta con una rete di imprese e inserita nel casellario Anac, risulta maggiormente rispondente al requisito di utilità e conferenza della notizia laddove vengano meglio precisati i soggetti su cui incombe la responsabilità dell’inadempimento.
I Giudici venivano chiamati a pronunciarsi sulla presunta erroneità della sentenza con la quale il Tar Lazio respingeva il ricorso proposto dalla società capogruppo di un RTI aggiudicatario avverso il provvedimento Anac con cui veniva disposta un’annotazione a carico del medesimo.
La società in questione riteneva detta annotazione illegittima in quanto priva dei requisiti della utilità e conferenza della notizia, in primis perché infondata e tardiva ma – per quanto qui di primario interesse – in particolare perché contenente una precisazione sulla circostanza, non accertata secondo la tesi sostenuta, che una delle mandanti fosse del tutto estranea all’inadempimento.
Secondo la capogruppo, infatti, proprio da alcuni documenti riconducibili al comitato di coordinamento del Raggruppamento, non emergerebbe la sua responsabilità esclusiva, ragione per la quale la risoluzione veniva dichiarata nei confronti di tutto il Rti.
I Giudici rilevavano invece come proprio da un accertamento compiuto da ANAC in considerazione del verbale richiamato risultava che le prestazioni inadempiute erano di esclusiva competenza della mandataria e di altra mandante, rimanendo invece estranee e indipendenti da quelle che si era impegnata a svolgere la mandante resistente in giudizio.
Alla luce di ciò, a parere del Massimo Consesso, non v’era ragione per non precisare detta circostanza ai fini dell’utilità della notizia per gli scopi che perseguiti con la tenuta del casellario.
A ben vedere la pronuncia in questione cristallizza una “regola di condotta” certamente significativa nell’ambito della materia delle annotazioni ANAC: ove un’impresa, tra quelle parte di un RTI sia esente da responsabilità per il grave inadempimento che ha portato alla risoluzione contrattuale, ciò dev’essere oggetto di apposita precisazione in seno all’annotazione.
È solo così, evidentemente, che si realizza il fine ultimo dell’esistenza di uno strumento come il casellario ANAC, che è quello di fornire alle stazioni appaltanti informazioni puntuali circa l’esistenza di precedenti che possano minare l’affidabilità degli operatori economici coinvolti in appalti pubblici.
Difatti, affinché tale strumento non divenga ingiustamente dannoso, è opportuno tenere indenni da imputazioni pregiudizievoli quelle imprese che non abbiano dirette responsabilità nei fatti oggetto di segnalazione.