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SANITA' E CONCORRENZA: Anche la giurisprudenza promuove i principi di concorrenza in sanita

15/10/2014

TAR Umbria 25/07/2014 n. 421

Il vento della concorrenza in sanità sembra voler soffiare sempre più forte.

Passata quasi sotto silenzio appare invece molto interessante la recente decisione del TAR

Questo il caso.

Nel giugno 2013 la Regione Umbria approvava (come hanno fatto peraltro molte altre regioni) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi e ausili di cui al D.M. n. 332 del 27 agosto 1999: l’iscrizione era obbligatoria ai fini dell’eventuale convenzionamento con le Aziende Sanitarie locali,

La Amplifon s.p.a., azienda che vende protesi attraverso i suoi audiprotesisti, volendo svolgere la propria attività all’interno delle farmacie impugnava la delibera, sostenendo che i requisiti minimi strutturali fissati dalla Regione per l’attività svolta dalle aziende audioprotesiche sarebbero del tutto irragionevoli e sproporzionati, e che quindi l’intervento regionale si porrebbe così in contrasto con i principi di liberalizzazione del mercato dei servizi e delle attività economiche introdotti dal legislatore statale.

Il Tar Umbria dà ragione ad Amplifon.

Ciò che rileva sono le argomentazioni giuridiche svolte a sostegno della tesi.

Così si legge in sentenza:

…… nella descritta normativa statale di riferimento (cosi` come in quella regionale per quanto di competenza) non e` ravvisabile alcun divieto per lo svolgimento dell’attivita` di tecnico audioprotesista da parte di tecnico abilitato presso strutture in cui si svolgono differenti attivita` commerciali sanitarie e non sanitarie quali farmacie, parafarmacie, sanitarie, studi medici e ambulatori….

Si è dunque al cospetto di una attività di indubbio rilievo economico nei cui confronti eventuali interventi limitativi debbono essere adottati soltanto a tutela di specifici interessi pubblici e nel limite di derivazione comunitaria di stretta proporzionalità.

Come noto e come ampiamente indicato dalla difesa di Amplifon, le disposizioni che impongono divieti, restrizioni oneri o condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono da interpretarsi in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica (vedi in particolare gli artt. 1, legge 24 marzo 2012 n. 27 e 34, legge 22 dicembre 2011 n. 214 c.d. “Salva Italia”).

Trattasi peraltro di disposizioni legislative che replicano in gran parte i contenuti enunciati nella direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno (recepita con D.lgs. 26 marzo 2010 n. 157) laddove viene affermato il concetto di “motivo imperativo di interesse generale” quale unico idoneo a conformare l’esercizio del diritto di libera iniziativa economica.

In tal puntuale contesto normativo comunitario e nazionale l'Amministrazione, anche regionale, è tenuta a compiere un bilanciamento tra esigenze di liberalizzazione e di tutela della concorrenza e le esigenze di tutela di valori quali la salute, l'ambiente e i beni culturali, potendo in ipotesi concludere per l'introduzione di vincoli e divieti laddove nessun'altra misura meno restrittiva o invasiva della libertà di iniziativa economica privata consenta di tutelare efficacemente gli anzidetti valori (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. II, 9 luglio 2013, n. 6721; T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 9 aprile 2014, n. 480).

In sostanza la sentenza sancisce i seguenti principi giuridici (che la sottoscritta trova pienamente fondati):

  • le regole che oggi devono orientare la pubblica amministrazione (anche sanitaria) sono quelli della libertà di impresa e delle libera concorrenza

  • i divieti allo svolgimento di attività possono essere posti solo per evitare possibili danni alla salute, all’ambiente al paesaggio ecc..

  • in ogni caso tali divieti devono rispettare il principio di proporzionalità