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Nell’era delle nuove tecnologie quanto siamo (poco) digitali in ambito sanitario?
La sanità negli ultimi anni è stata al centro di diversi processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica tutti indirizzati, attraverso la dematerializzazione del dato sanitario, a migliorare l’efficienza dei servizi per il cittadino, la sostenibilità della programmazione sanitaria territoriale e una maggiore economicità in termini di produttività e tempo per la singola struttura erogante le prestazioni mediche.
L’incipit appena descritto sembrerebbe alludere all’inizio di un idilliaco periodo di progresso tecnologico coinvolgente - senza intoppi - la sanità e i cittadini. È davvero così?
Come dimostrano i fatti, oggi lo sviluppo della e–health è caratterizzata da virtuosismi, ma anche da una dannosa (e inaccettabile) disomogeneità territoriale e, talvolta, da una ancor più ingiustificata inconsapevolezza degli attori sanitari (dai medici ai titolari delle strutture) con la conseguente mancata sensibilizzazione dell’utenza.
Soffermandosi su quest’ultimi fattori e partendo dall’esperienza, emerge come alcuni degli ormai “tradizionali” strumenti sanitari digitali, quali la conservazione sostitutiva digitale e la cartella clinica elettronica, siano ancora oggetto di confusione concettuale.
L’esempio più emblematico di una siffatta situazione si ha proprio con la conservazione sostitutiva della documentazione sanitaria di un paziente.
Capita, infatti, che alcuni operatori sanitari ritengano di essere “digitali” per il solo fatto di scansionare tutti documenti sanitari - nativi analogici- di un paziente nel proprio gestionale o pc, con la pretesa di attribuire a quella copia “informatizzata” dei dati dell’assistito lo stesso valore legale e probatorio della cartella clinica cartacea detenuta fino a quel momento. [1]
È chiaro come una tale metodologia di trattamento, oltre indubbiamente a non avere lo stesso valore legale, nonché probatorio, della cartella clinica originaria risulti essere in violazione di tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Ed è proprio sull’errato adeguamento agli odierni strumenti digitali che incombe il rischio maggiore di diffondere, distruggere e perdere il dato sanitario con tutta la serie di conseguenze sanzionatorie e giudiziarie che ne possono derivare.
Vediamo allora da vicino quali sono i pilastri che più rappresentano - negli ultimi anni - il processo di innovazione tecnologica della sanità:
- Cartella clinica elettronica (D.L. 12 febbraio 2012): la cartella clinica, quale raccolta di dati, informazioni e atti che descrivono, garantiscono e conservano lo storico del processo di cura di un paziente, quando è elettronica nasce già in formato digitale attraverso un sistema informativo clinico rispettoso di tutta una serie di standard e misure tecniche e di sicurezza previste dalle relative disposizioni in materia sanitaria e dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. N. 82/2005 e ss). A tal riguardo, si precisa come Codice dell’Amministrazione Digitale e i dpcm del 3 dicembre 2013 e del dpcm del 13 novembre 2014 abbiano previsto le specifiche e le misure per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici. La conservazione sostitutiva della cartella clinica, inoltre, è la procedura informatica che permette di dematerializzare i documenti sanitari cartacei già esistenti, attribuendo valore legale al documento digitale attraverso l’apposizione della conformità del documento digitale all’originale analogico e la firma digitale data dal Responsabile della conservazione e garantendone, secondo specifiche tecniche e di sicurezza, la conservazione nel tempo.
- Refertazione on-line (linee guida 25 giugno 2009): è uno strumento facoltativo, ma non alternativo del corrispettivo cartaceo, di cui le strutture sanitarie possono avvalersi, previo necessario consenso dell’interessato e nel rispetto delle misure di protezione dei dati sanitari. La refertazione on-line permette di consultare le radiografie e i referti o nelle piattaforme web messe a disposizione dalla struttura sanitaria o direttamente sulla propria mail.
- Dossier sanitario (linee guida in materia di dossier sanitario 4 giugno 2015): è lo strumento elettronico, costituito da una struttura sanitaria quale titolare del trattamento, in cui confluiscono tutti i dati personali degli eventi clinici di un paziente assistito da più professionisti all’interno di quella medesima struttura.
- Fascicolo sanitario elettronico (D.L. 179/2012 art. 12, comma 1): è lo strumento con cui il cittadino, dopo averne dato il consenso, può tracciare, consultare e condividere la propria storia sanitaria. All’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico vi sono i dati e documenti digitali di tipo sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti il paziente e prodotti da diversi titolari del trattamento, i quali non necessariamente operano nello stesso ambito territoriale.
Le definizioni appena date riguardano solo alcuni degli strumenti portanti del processo di digitalizzazione che, nei prossimi anni, sarà ancora più protagonista in ambito sanitario.
A tal proposito, viene allora spontaneo chiedersi:
Oggi, quanto siamo preparati per nuovi progetti digitali (evoluzione naturale degli attuali) e, soprattutto, i cittadini sono davvero consapevoli del significato di questi strumenti a cui, nella maggior parte dei casi, prestano il consenso?
[1] La cartella clinica ha natura di atto pubblico di fede privilegiata, in quanto compilata dal sanitario curante che riveste il ruolo di pubblico ufficiale (per il significato di atto pubblico si vedano gli artt. 2699-2700 cc), tale da assurgere a prova nel processo in relazione alle trascrizioni delle attività tracciate nel corso di una terapia (ex multis Cass. Pen. N. 28132, Cass. 10695/1999).