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RITARDI NEI PAGAMENTI: ECCO L’INTERESSE DA APPLICARE AL DEBITORE

15/02/2007

Continuano a salire gli interessi per i pagamenti ritardati che per il primo semestre 2007sono pari complessivamente al 10,58

Si ricorda che si tratta del Decreto Legislativo 231/2002 di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La direttiva comunitaria ha introdotto alcune regole per velocizzare i pagamenti. Ecco cosa stabilisce in sintesi la normativa.

  • Le parti (ossia chi paga e chi riceve il pagamento) possono liberamente concordare nel contratto, verbale o scritto, un termine di pagamento, ma se questo e iniquo il creditore puo ricorrere al giudice per far stabilire un termine piu equo, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi. Per stabilire quando un termine di pagamento equo occorre fare riferimento alla raccolta degli usi e consuetudini delle Camere di commercio, che prevedono termini diversissimi in relazione alle varie merci e servizi, ma in genere non superiori a 90 giorni, 60 per prodotti alimentari deteriorabili.
  • Se le parti non stabiliscono alcun termine allora il termine e di 30 giorni dalla ricezione della fattura
  • Se il debitore non rispetta il termine di pagamento, e tenuto alla corresponsione anche degli interessi di mora dal dovuto al saldo, senza alcun bisogno di un formale sollecito di pagamento (del cosi detto atto di messa in mora). Tali interessi vengono stabiliti e aggiornati ogni semestre dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a quelli delle operazioni di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorati di sette punti percentuali.