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Ritardi nei pagamenti negli appalti pubblici; in arrivo nuovi termini
La Camera ha approvato il disegno di Legge europea 2018, già precedentemente passato al vaglio del Senato.
Relativamente al tema dei ritardi dei pagamenti negli appalti pubblici, l’articolo 5 sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) con il seguente nuovo testo:
“I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.”
Di fatto si avrà un allineamento della disciplina dei ritardi dei pagamenti negli appalti pubblici a quella già prevista in termini generali dal D.Lgs. 231/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, che a sua volta prevede all’art. 4 un termine di pagamento nelle transazioni commerciali di 30 giorni; qualora il debitore sia una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a 30 giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
Un siffatto allineamento è certamente auspicabile ma preme sottolineare che il nuovo testo dell’art. 113 bis non richiama espressamente l’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 231/2002, secondo cui “Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore”.
È evidente che la previsione espressa della nullità della clausola iniqua sia una tutela molto forte per la parte debole, nell’ipotesi di appalti pubblici l’imprenditore privato, il quale quasi sempre si vede imporre le condizioni generali di contratto da parte della stazione appaltante, compresi i termini di pagamento.