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Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: il D.LGS.N. 192/2012 si applica anche anche ai lavori pubblici

08/01/2013

Comunicazione Ministero Sviluppo Economico Prot.n. 1293 del 23/1/2013
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sentito la necessità di chiarire inequivocabilmente come il Decreto Legislativo n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE (e contestuale modificazione del precedente D.Lgs. n. 231/2002) debba trovare piena applicazione anche al settore edile e, di conseguenza, anche agli appalti di lavori pubblici. Già la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 20/12/2012 (prot.n. 2667), aveva chiarito come l'ambito di applicazione di detto D.Lgs.n. 192/2012 (in quanto di recepimento della direttiva 2011/7/UE) dovesse riguardare tutti i settori produttivi. Rappresenterebbe infatti un'indebita discriminazione ritenerlo applicabile solo ad alcuni settori (e non ad altri) e, considerato come il ritardo nei pagamenti sia un fattore fortemente distorsivo della concorrenza a livello UE, un'ulteriore “distorsione” verrebbe a prodursi se in Italia la norma di recepimento della direttiva 2011/7/UE non trovasse (a differenza che negli altri paesi europei) applicazione ai contratti sottoscritti anche nello specifico settore degli appalti di lavori. In conseguenza di ciò, pertanto, le disposizioni presenti nel Codice appalti e relative ai termini di pagamento delle “rate di acconto” e “di saldo” dei lavori pubblici devono essere interpretate ed applicate, d'ora innanzi, alla luce della direttiva 2011/7/UE e del suo decreto di recepimento n. 192/2012.