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RITARDATI PAGAMENTI

16/07/2009

La clausola di una lex specialis di gara che prevede il pagamento del corrispettivo di un appalto solo decorsi 60 giorni dal ricevimento dalla fattura si pone in palese contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/02, che stabilisce la decorrenza degli interessi moratori - che presuppongono l'avvenuta scadenza del termine di pagamento - decorsi "soli" 30 giorni dal ricevimento della fattura, ne puo invocarsi il comma 4° del citato art. 4 atteso che l'eventuale deroga a tale termine e riferibile alla sola ipotesi in cui la clausola sia il risultato di trattative tra le parti, mentre le condizioni poste in una disciplina speciale di gara risultano di prassi l'elaborazione unilaterale dell'Amministrazione procedente (che la impone al concorrente che si aggiudichera la gara). Altrettanto iniqua appare infine, in quanto in chiara violazione sempre dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/02, anche la clausola che prevede la decorrenza degli interessi moratori solo dopo il decorso di 180 giorni dalla scadenza del termine, mentre, per legge, detti devono decorrere dal giorno successivo alla suddetta scadenza.

[T.A.R. Lazio, Roma, I quater, V°, 26/6/2009, n. 6277]