Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Rinnovo dei contratti di appalto scaduti: e possibile?

12/05/2013

[Deliberazione AVCP, 20/2/2013, n. 6]

Con l'interessante deliberazione n. 6/2013, l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici torna ad affrontare la questione relativa il divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, riconoscendo al predetto divieto una valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che ne consentono l'elusione. L'Autorità ha già chiarito infatti la natura assolutamente eccezionale della proroga, a cui è possibile ricorrere solo in determinate condizioni e nell'assoluto rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e par condicio dei concorrenti. Tuttavia, l'art. 57, comma 5 lett.b), del D.Lgs. n.163/06 prevede la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti - ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi – all'unica condizione che sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali ma, soprattutto, che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale. Nella fattispecie per cui l' AVCP è stata chiamata a pronunciarsi la Stazione appaltante, in violazione di quanto statuito del suddetto art. 57, decideva di riaffidare alla stessa ATI oltre ai servizi originari anche delle prestazioni complementari non previste nel contratto originario nè giustificabili ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) perché non divenuti, a seguito di una circostanza imprevista, necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto iniziale; inoltre, dalla documentazione presentata dalla stazione appaltante, non si rilevava neppure l'esistenza di un progetto di base che contemplasse, insieme al servizio originariamente affidato, i servizi analoghi oggetto dell'ipotesi di rinnovo contrattuale, come richiesto dalla norma. Non ricorrendo quindi i presupposti previsti dalla legge per la proroga del contratto scaduto, l'Autorità di Vigilanza ha ritenuto il successivo affidamento diretto in contrasto con l'art. 57, comma 5, del Codice di Contratti.