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RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA SE IN UN’A.T.I. VERTICALE SIA UGUALMENTE NECESSARIO L’INDICAZIONE DELLE QUOTE DI ESECUZIONE DELLE SINGOLE ASSOCIATE

10/03/2012

Ordinanza Cons. Stato VI°, 5/3/2012, N. 1227

L'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 prevede, ai commi 1 e 2, le definizioni di a.t.i. "orizzontale" e "verticale", secondo cui la prima (orizzontale) e quella in cui tutti i componenti eseguono lo stesso tipo di prestazione, mentre la seconda (verticale) e quella in cui, in presenza di una distinzione fra lavori "prevalenti" e "scorporabili" (per le settore delle opere pubbliche) ovvero di prestazioni "principali" e "secondari" (per le forniture e servizi pubblici) ed, alla luce di detta differenziazione, risulta altresi stabilito che "il mandatario esegue le prestazioni [.] indicate come principali.".&nbsp_place_ho lder; &nbsp_place_hold er; &nbsp_place_holder ;
Il successivo comma 4, poi, dispone che nell'offerta debba necessariamente venire "specificate le parti [.] che saranno eseguite" da ogni singolo associato. Tale precisazione, tuttavia, parrebbe contraddittoria (rectius ultronea) con quanto detto in precedenza, poiche risulta evidente come, in un'a.t.i. di tipo verticale (in cui vi sono le categorie "prevalenti"/"principali" e quelle "scorporabili"/"secondarie" ed in cui, peraltro, e obbligatorio che il mandatario/capogruppo) debba eseguire le prime), non si comprende appieno la necessita di detta specifica indicazione. Per tale motivo la sez. VI° del Consiglio di Stato ha ritenuto di rimettere all'Adunanza Plenaria del medesimo massimo organo giurisdizionale amministrativo la questione se vi sia effettivamente necessario, nell'offerta di un raggruppamento di tipo verticale, indicare le parti del servizio che saranno effettivamente eseguite dalle singole imprese associande (mandanti e mandataria), stante le gia previste disposizioni di legge che regolano, sul punto, detta suddivisione..